Regola di vita dei Fratelli e delle Sorelle della penitenza:"Memoriale propositi"- 1221

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen.

Il Memoriale del progetto di vita dei fratelli e delle sorelle della penitenza, viventi nelle proprie case, iniziato nell’anno del Signore 1221:

Del vestire

1. Gli uomini che faranno parte di questa fraternità si vestiranno di panno umile non colorato, che non superi il prezzo di sei soldi ravennati al braccio, a meno che qualcuno non venga dispensato temporaneamente per motivo evidente e necessario. E, quanto al suddetto prezzo, si tenga conto della larghezza e della strettezza di panno.
2. Abbiano mantelli e pellicce senza scollatura , fissi o interi, o in ogni caso affibbiate e non aperte come le indossano i secolari, e portano le maniche chiuse.
3. Le sorelle poi vestano mantello e tunica di stoffa dello stesso prezzo e della stessa umiltà, o almeno con il mantello? abbiano il guarnello, cioè una pazienza bianca o nera, oppure un ampio copricapo di lino senza crespature, il cui prezzo no superi dodici denari pisani al braccio. Tuttavia, riguardo a tali costi e alle loro pellicce, si potrà concedere dispensa secondo le condizioni di ogni donna e le consuetudini del luogo. Non portino bende e fasce di seta o colorate.
4. E tanto i fratelli come le sorelle usino soltanto pelli di agnello. È loro lecito avere borse di cuoio e cinture lavorate con semplicità senza orpelli serici, e non di altro genere. E depongano tutti gli altri vai ornamenti a giudizio del visitatore.
5. non partecipino a conviti disonesti, ne a spettacoli, ne a balli. Non diano soldi agli istrioni e impediscano che vengano loro dati dalla loro famiglia.

Dell’astinenza

6. Tutti si astengano dalle carni , eccetto la domenica, il martedì e il giovedì, salvo motivi di malattia, debolezza e salasso durante 3 giorni, o si trovino in viaggio, oppure per la ricorrenza di una solennità importante, cioè di Natale per tre giorni, del capodanno, dell’Epifania, della Pasqua di risurrezione , per tre giorni, degli apostoli Pietro e Paolo, di San Giovanni Battista dell’Assunzione della gloriosa Vergine Maria, della solennità di Ognissanti, e di San Martino. Negli altri giorni non sono soggetti a digiuno e sial loro lecito mangiare uova e formaggio. Ma se si troveranno con religiosi nei loro conventi, sarà lecito mangiare di tutto ciò che da essi verrà posto loro davanti.
E siano contenti del pranzo e della cena, eccettuati i deboli, i malati e quelli che sono in viaggio. Per i sani, il mangiare e di bere sia moderato.
7. Prima del pranzo e della cena dicano una volta il Pater noster, e egualmente dopo i pasti rendano grazie a Dio. Oppure recitino tre Pater noster.

Del digiuno

8. Dalla Pasqua di risurrezione alla festa di Ognissanti digiunino il venerdì. Dalla festa di Tutti i Santifico a Pasqua digiuneranno il mercoledì e il venerdì, osservando inoltre gli altri digiuni stabiliti dalla Chiesa per tutti i fedeli.
9. Digiunino ogni giorno la quaresima di san Martino, da iniziare il giorno dopo la sua festa fino a Natale, e la quaresima maggiore dalla domenica dopo carnevale fino a Pasqua, eccettuate ragioni di malattia o per altra necessità.
10. Le sorelle incinte potranno astenersi da mortificazioni corporali fino alla loro purificazione, non però dal modo di vestirsi e dalle preghiere.
11. Agli operai durante i lavori sia consentito prendere cibo tre volte al giorno dalla Pasqua di risurrezione alla festa di San Michele. E quando lavorano per gli altri sarà loro lecito mangiare di tutto quello che sarà loro messo davanti, eccetto però il venerdì e i digiuni stabiliti per tutti dalla Chiesa.

Del modo di pregare

12. Tutti dicano ogni giorno le sette ore canoniche, cioè mattutino, prima, terza, sesta, nona, vespri, compieta: i chierici secondo l’uso dei chierici: coloro che conoscono il salterio per prima dicano Deus in nomine tuo e Beati immacolati fino a Legem pone, e gli altri salmi delle ore con Gloria Patri. Ma quando non vanno in Chiesa, dicano per il mattutino i salmi che dice la Chiesa, o altri diciotto salmi qualunque, o almeno i Pater noster per le singole ore come gli illetterati. Gli altri per il mattutino dicano dodici Pater noster [e sette Pater noster per ogni singola ora] con il Gloria patri dopo ciascuno. E coloro che sanno il Credo e il Miserere, li recitino a prima e a compieta. Se non avranno pregato nelle ore stabilite, recitino tre Pater noster.
13. Gli infermi non dicano le ore a meno che non lo vogliano.
14. Tutti si rechino al mattutino nella quaresima di San Martino e nella quaresima maggiore, a meno che sopravvenga qualche impedimento dovuto a persone o circostanze.

Della confessione e della comunione, del dovere della restituzaione, di non portare armi e dei giuramenti

15. Facciano la confessione dei peccati tre volte l’anno. Ricevano la comunione nel Natale del Signore, a Pasqua di risurrezione e nella Pentecoste. Siano riconciliati con il prossimo e restituiscano le cose altrui. Paghino le decime arretrate e garantiscano quelle future.
16. Non prendano contro nessuno armi da offesa, né le portino con sé.
17. Tutti si astengano dai giuramenti solenni, purché non siano costretti da necessità nei casi eccettuati dal sommo pontefice nella sua benevolenza, cioè per la pace, la fede, in caso di calunnia e per testimoniare.
18. E, per quanto possibile, eviteranno giuramenti nei loro discorsi. E chi si sarà lasciato sfuggire incautamente un giuramento, come capita nel multiloquio, nello stesso giorno, alla sera, quando deve esaminare il proprio operato, per simili giuramenti dica tre Pater noster. Ognuno incoraggi la propria famiglia al servizio di Dio.

Della messa e della riunione mensile

19. Tutti i fratelli e le sorelle di qualsiasi città e luogo, ogni mese, quando sembrerà loro opportuno ai ministri, si ritrovino nella Chiesa che i ministri avranno loro indicato e lì ascoltino la Messa.
20. E ognuno versi all’economo un denaro comune . L’economo stesso li raccolga [i denari] e, con il parere dei ministri, li distribuisca tra i fratelli e le sorelle in povertà e specialmente tra gli infermi e quelli che non potrebbero avere le dovute onoranze funebri, infine tra gli altri poveri e offrano parte di tale denaro alla stessa Chiesa.
21. e se nella circostanza sarà loro possibile, abbiamo un religioso istruito nella parola di Dio, il quale li ammonisca e li esorti alla perseveranza nella penitenza e a compiere opere di misericordia. E durante la messa e la predicazione rimangano in silenzio, intenti al rito, alla preghiera e alla predica, eccettuati quelli addetti ai servizi.

Della visita ai malati e della sepoltura dei defunti

22. Quando accada che qualche fratello o sorella si ammali, i ministri, o personalmente o tramite altri, se l’infermo li avrà fatti avvisare, visitino l’infermo una volta alla settimana e lo esortino alla penitenza e, come constateremo che sia opportuno, servano le cose necessarie al corpo di cui egli ha bisogno, attingendo ai beni comuni.
23. E se l’infermo sarà passato da questa vita, si comunichi ai fratelli e alle sorelle presenti in quella città o luogo, perché partecipino alle esequie; e non partano finché non sia celebrata la messa e il corpo non sia posto a sepoltura. E quindi ognuno, entro gli otto giorni dalla sua morte, dica per l’anima del defunto: il sacerdote una messa, chi conosce il salterio cinquanta salmi , e gli altri dicano cinquanta Pater noster con il Requiem aeternam alla fine di ciascuna.
24. Oltre a ciò, nel corso dell’anno, per la salvezza dei fratelli e delle sorelle sia vivi che defunti, dica: il sacerdote tre messe, chi conosce il salterio lo dica tutto, gli altri dicano cento Pater noster con il Requiem aeternam alla fine di ciascuno. In caso di omissione raddoppino.
25. Tutti quelli che possono per diritto facciano testamento e dispongano delle loro cose entro tre mesi dalla promessa, affinché nessuno di loro muoia senza testamento.
26. Quanto a ristabilire la pace tra i fratelli e le sorelle o estranei in discordia, si faccia come sembrerà opportuno ai ministri, chiesto anche consiglio al signor vescovo, se ciò sembrerà conveniente.
27. Se i fratelli e le sorelle sono vessati contro il diritto comune o i privilegi particolari dai podestà o dai rettori dei luoghi dove abitano, i ministri del luogo facciano quanto sembrerà loro opportuno, con il consiglio del signor vescovo.
28. Ognuno accetti ed eserciti con fedeltà il servizio di ministro ed altri uffici a lui conferiti, benché ognuno abbia facoltà di essere libero da incarichi per un anno.
29. quando qualcuno avrà espresso il desiderio di entrare in questa fraternità, i ministri esaminino con diligenza la sua condizione e il suo ufficio, e gli espongano i doveri di questa fraternità e soprattutto l’obbligo della restituzione delle cose altrui. E se ciò sarà accetto al candidato, egli riceva l’abito [di penitenza] come detto sopra, e soddisfi in moneta contante ciò che deve agli altri conforme al pegno cauzionale dato. Siano riconciliati con il prossimo e paghino le decime.
30. Espletati questi obblighi, dopo un anno e con il parere di alcuni discreti , se sembrerà a loro idoneo, venga ricevuto in questo modo. Cioè prometta di osservare tutte quelle cose che qui sono scritte o quelle da scrivere oppure da espungere secondo il consiglio dei fratelli, per tutto il tempo ella sua vita, a meno che non intenda procrastinare [la promessa] con il consenso dei ministri; e prometta, se avrà fatto qualche cosa di male contro ciò, di soddisfare come richiesto dai ministri secondo la volontà del visitatore. La promessa sia redatta in iscritto, nel medesimo luogo, con atto pubblico. Nessuno tuttavia venga ricevuto in altro modo, a meno che non sarà loro [ai ministri] sembrato diversamente, considerata la condizione della persona e la sua richiesta.
31. Nessuno potrà uscire da questa fraternità ed eludere le norme qui contenute , a meno che non entri in un Ordine religioso.
32. Non sia ricevuto alcun eretico o diffamato per eresia. Se però sarà sospetto, dopo essersi discolpato davanti al vescovo, egli venga ammesso qualora risulterà idoneo per tutto il resto.
33. Le donne sposate non siano ammesse se non con il consenso e il benestare dei mariti.
34. I fratelli e le sorelle incorreggibili, già espulsi dalla fraternità, non siano ricevuti nuovamente in essa, a meno che ciò non sia gradito alla parte più equilibrata dei fratelli.

Della correzione e delle dispense e degli officiali

35. I ministri di ogni città e luogo denuncino al visitatore le colpe pubbliche dei fratelli e delle sorelle, perché vengano punite. E se qualcuno si dimostrerà incorreggibile, sentito il parere di alcuni fratelli del discretorio, sia deferito allo stesso visitatore poi reso noto nell’assemblea generale. Inoltre, se è un fratello, sia denunciato al podestà del luogo o alle autorità.
36. Se qualcuno fosse venuto a sapere di uno scandalo da parte dei fratelli e delle sorelle, faccia presente la cosa ai ministri e sia disposto a informarne il visitatore; però, non sia tenuto in considerazione quanto interferisce tra marito e moglie.
37. Il visitatore, e insieme tutti i fratelli e le sorelle, abbiano facoltà di dispensare riguardo alle cose suddette, quando essi lo riterranno opportuno.
38. Trascorso un anno, i ministri con il consiglio dei fratelli eleggano altri due ministri e un economo fidato che provveda ai bisogni dei fratelli e delle sorelle [e degli altri poveri] ed [eleggano] i nunzi che riferiscano per loro [dei ministri] mandato ciò che si dice e ciò che si opera nella fraternità.
39. In tutte le cose suddette nessuno sia obbligato alla colpa, ma soltanto alla pena, nel senso però che se uno avrà trascurato di scontare la pena imposta o che dovrà essere prescritta dal visitatore dopo duplice ammonizione, sia obbligato sotto colpa come contumace.

Termina la regola dei continenti