Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Il Memoriale del progetto di vita dei fratelli e delle sorelle della penitenza,
viventi nelle proprie case, iniziato nell’anno del Signore 1221:
Del vestire
1. Gli uomini che faranno parte di questa fraternità si vestiranno di panno
umile non colorato, che non superi il prezzo di sei soldi ravennati al braccio,
a meno che qualcuno non venga dispensato temporaneamente per motivo evidente e
necessario. E, quanto al suddetto prezzo, si tenga conto della larghezza e
della strettezza di panno.
2. Abbiano mantelli e pellicce senza scollatura , fissi o interi, o in ogni caso
affibbiate e non aperte come le indossano i secolari, e portano le maniche
chiuse.
3. Le sorelle poi vestano mantello e tunica di stoffa dello stesso prezzo e
della stessa umiltà, o almeno con il mantello? abbiano il guarnello, cioè una
pazienza bianca o nera, oppure un ampio copricapo di lino senza crespature, il
cui prezzo no superi dodici denari pisani al braccio. Tuttavia, riguardo a tali
costi e alle loro pellicce, si potrà concedere dispensa secondo le condizioni
di ogni donna e le consuetudini del luogo. Non portino bende e fasce di seta o
colorate.
4. E tanto i fratelli come le sorelle usino soltanto pelli di agnello. È loro
lecito avere borse di cuoio e cinture lavorate con semplicità senza orpelli
serici, e non di altro genere. E depongano tutti gli altri vai ornamenti a
giudizio del visitatore.
5. non partecipino a conviti disonesti, ne a spettacoli, ne a balli. Non diano
soldi agli istrioni e impediscano che vengano loro dati dalla loro famiglia.
Dell’astinenza
6. Tutti si astengano dalle carni , eccetto la domenica, il martedì e il
giovedì, salvo motivi di malattia, debolezza e salasso durante 3 giorni, o si
trovino in viaggio, oppure per la ricorrenza di una solennità importante, cioè
di Natale per tre giorni, del capodanno, dell’Epifania, della Pasqua di
risurrezione , per tre giorni, degli apostoli Pietro e Paolo, di San Giovanni
Battista dell’Assunzione della gloriosa Vergine Maria, della solennità di
Ognissanti, e di San Martino. Negli altri giorni non sono soggetti a digiuno e
sial loro lecito mangiare uova e formaggio. Ma se si troveranno con religiosi
nei loro conventi, sarà lecito mangiare di tutto ciò che da essi verrà posto
loro davanti.
E siano contenti del pranzo e della cena, eccettuati i deboli, i malati e
quelli che sono in viaggio. Per i sani, il mangiare e di bere sia moderato.
7. Prima del pranzo e della cena dicano una volta il Pater noster, e egualmente
dopo i pasti rendano grazie a Dio. Oppure recitino tre Pater noster.
Del digiuno
8. Dalla Pasqua di risurrezione alla festa di Ognissanti digiunino il venerdì. Dalla
festa di Tutti i Santifico a Pasqua digiuneranno il mercoledì e il venerdì,
osservando inoltre gli altri digiuni stabiliti dalla Chiesa per tutti i fedeli.
9. Digiunino ogni giorno la quaresima di san Martino, da iniziare il giorno
dopo la sua festa fino a Natale, e la quaresima maggiore dalla domenica dopo
carnevale fino a Pasqua, eccettuate ragioni di malattia o per altra necessità.
10. Le sorelle incinte potranno astenersi da mortificazioni corporali fino alla
loro purificazione, non però dal modo di vestirsi e dalle preghiere.
11. Agli operai durante i lavori sia consentito prendere cibo tre volte al
giorno dalla Pasqua di risurrezione alla festa di San Michele. E quando
lavorano per gli altri sarà loro lecito mangiare di tutto quello che sarà loro
messo davanti, eccetto però il venerdì e i digiuni stabiliti per tutti dalla
Chiesa.
Del modo di pregare
12. Tutti dicano ogni giorno le sette ore canoniche, cioè mattutino, prima,
terza, sesta, nona, vespri, compieta: i chierici secondo l’uso dei chierici:
coloro che conoscono il salterio per prima dicano Deus in nomine tuo e Beati
immacolati fino a Legem pone, e gli altri salmi delle ore con Gloria Patri. Ma
quando non vanno in Chiesa, dicano per il mattutino i salmi che dice la Chiesa,
o altri diciotto salmi qualunque, o almeno i Pater noster per le singole ore
come gli illetterati. Gli altri per il mattutino dicano dodici Pater noster [e
sette Pater noster per ogni singola ora] con il Gloria patri dopo ciascuno. E
coloro che sanno il Credo e il Miserere, li recitino a prima e a compieta. Se
non avranno pregato nelle ore stabilite, recitino tre Pater noster.
13. Gli infermi non dicano le ore a meno che non lo vogliano.
14. Tutti si rechino al mattutino nella quaresima di San Martino e nella
quaresima maggiore, a meno che sopravvenga qualche impedimento dovuto a persone
o circostanze.
Della confessione e della comunione, del dovere della restituzaione, di non
portare armi e dei giuramenti
15. Facciano la confessione dei peccati tre volte l’anno. Ricevano la comunione
nel Natale del Signore, a Pasqua di risurrezione e nella Pentecoste. Siano
riconciliati con il prossimo e restituiscano le cose altrui. Paghino le decime
arretrate e garantiscano quelle future.
16. Non prendano contro nessuno armi da offesa, né le portino con sé.
17. Tutti si astengano dai giuramenti solenni, purché non siano costretti da
necessità nei casi eccettuati dal sommo pontefice nella sua benevolenza, cioè
per la pace, la fede, in caso di calunnia e per testimoniare.
18. E, per quanto possibile, eviteranno giuramenti nei loro discorsi. E chi si
sarà lasciato sfuggire incautamente un giuramento, come capita nel multiloquio,
nello stesso giorno, alla sera, quando deve esaminare il proprio operato, per
simili giuramenti dica tre Pater noster. Ognuno incoraggi la propria famiglia
al servizio di Dio.
Della messa e della riunione mensile
19. Tutti i fratelli e le sorelle di qualsiasi città e luogo, ogni mese, quando
sembrerà loro opportuno ai ministri, si ritrovino nella Chiesa che i ministri
avranno loro indicato e lì ascoltino la Messa.
20. E ognuno versi all’economo un denaro comune . L’economo stesso li raccolga
[i denari] e, con il parere dei ministri, li distribuisca tra i fratelli e le
sorelle in povertà e specialmente tra gli infermi e quelli che non potrebbero
avere le dovute onoranze funebri, infine tra gli altri poveri e offrano parte
di tale denaro alla stessa Chiesa.
21. e se nella circostanza sarà loro possibile, abbiamo un religioso istruito
nella parola di Dio, il quale li ammonisca e li esorti alla perseveranza nella
penitenza e a compiere opere di misericordia. E durante la messa e la
predicazione rimangano in silenzio, intenti al rito, alla preghiera e alla
predica, eccettuati quelli addetti ai servizi.
Della visita ai malati e della sepoltura dei defunti
22. Quando accada che qualche fratello o sorella si ammali, i ministri, o
personalmente o tramite altri, se l’infermo li avrà fatti avvisare, visitino
l’infermo una volta alla settimana e lo esortino alla penitenza e, come
constateremo che sia opportuno, servano le cose necessarie al corpo di cui egli
ha bisogno, attingendo ai beni comuni.
23. E se l’infermo sarà passato da questa vita, si comunichi ai fratelli e alle
sorelle presenti in quella città o luogo, perché partecipino alle esequie; e
non partano finché non sia celebrata la messa e il corpo non sia posto a
sepoltura. E quindi ognuno, entro gli otto giorni dalla sua morte, dica per
l’anima del defunto: il sacerdote una messa, chi conosce il salterio cinquanta
salmi , e gli altri dicano cinquanta Pater noster con il Requiem aeternam alla
fine di ciascuna.
24. Oltre a ciò, nel corso dell’anno, per la salvezza dei fratelli e delle
sorelle sia vivi che defunti, dica: il sacerdote tre messe, chi conosce il
salterio lo dica tutto, gli altri dicano cento Pater noster con il Requiem
aeternam alla fine di ciascuno. In caso di omissione raddoppino.
25. Tutti quelli che possono per diritto facciano testamento e dispongano delle
loro cose entro tre mesi dalla promessa, affinché nessuno di loro muoia senza
testamento.
26. Quanto a ristabilire la pace tra i fratelli e le sorelle o estranei in
discordia, si faccia come sembrerà opportuno ai ministri, chiesto anche
consiglio al signor vescovo, se ciò sembrerà conveniente.
27. Se i fratelli e le sorelle sono vessati contro il diritto comune o i
privilegi particolari dai podestà o dai rettori dei luoghi dove abitano, i
ministri del luogo facciano quanto sembrerà loro opportuno, con il consiglio
del signor vescovo.
28. Ognuno accetti ed eserciti con fedeltà il servizio di ministro ed altri
uffici a lui conferiti, benché ognuno abbia facoltà di essere libero da
incarichi per un anno.
29. quando qualcuno avrà espresso il desiderio di entrare in questa fraternità,
i ministri esaminino con diligenza la sua condizione e il suo ufficio, e gli
espongano i doveri di questa fraternità e soprattutto l’obbligo della
restituzione delle cose altrui. E se ciò sarà accetto al candidato, egli riceva
l’abito [di penitenza] come detto sopra, e soddisfi in moneta contante ciò che
deve agli altri conforme al pegno cauzionale dato. Siano riconciliati con il
prossimo e paghino le decime.
30. Espletati questi obblighi, dopo un anno e con il parere di alcuni discreti
, se sembrerà a loro idoneo, venga ricevuto in questo modo. Cioè prometta di
osservare tutte quelle cose che qui sono scritte o quelle da scrivere oppure da
espungere secondo il consiglio dei fratelli, per tutto il tempo ella sua vita,
a meno che non intenda procrastinare [la promessa] con il consenso dei
ministri; e prometta, se avrà fatto qualche cosa di male contro ciò, di
soddisfare come richiesto dai ministri secondo la volontà del visitatore. La
promessa sia redatta in iscritto, nel medesimo luogo, con atto pubblico. Nessuno
tuttavia venga ricevuto in altro modo, a meno che non sarà loro [ai ministri]
sembrato diversamente, considerata la condizione della persona e la sua
richiesta.
31. Nessuno potrà uscire da questa fraternità ed eludere le norme qui contenute
, a meno che non entri in un Ordine religioso.
32. Non sia ricevuto alcun eretico o diffamato per eresia. Se però sarà
sospetto, dopo essersi discolpato davanti al vescovo, egli venga ammesso
qualora risulterà idoneo per tutto il resto.
33. Le donne sposate non siano ammesse se non con il consenso e il benestare
dei mariti.
34. I fratelli e le sorelle incorreggibili, già espulsi dalla fraternità, non
siano ricevuti nuovamente in essa, a meno che ciò non sia gradito alla parte
più equilibrata dei fratelli.
Della correzione e delle dispense e degli officiali
35. I ministri di ogni città e luogo denuncino al visitatore le colpe pubbliche
dei fratelli e delle sorelle, perché vengano punite. E se qualcuno si
dimostrerà incorreggibile, sentito il parere di alcuni fratelli del
discretorio, sia deferito allo stesso visitatore poi reso noto nell’assemblea
generale. Inoltre, se è un fratello, sia denunciato al podestà del luogo o alle
autorità.
36. Se qualcuno fosse venuto a sapere di uno scandalo da parte dei fratelli e
delle sorelle, faccia presente la cosa ai ministri e sia disposto a informarne
il visitatore; però, non sia tenuto in considerazione quanto interferisce tra
marito e moglie.
37. Il visitatore, e insieme tutti i fratelli e le sorelle, abbiano facoltà di
dispensare riguardo alle cose suddette, quando essi lo riterranno opportuno.
38. Trascorso un anno, i ministri con il consiglio dei fratelli eleggano altri
due ministri e un economo fidato che provveda ai bisogni dei fratelli e delle
sorelle [e degli altri poveri] ed [eleggano] i nunzi che riferiscano per loro
[dei ministri] mandato ciò che si dice e ciò che si opera nella fraternità.
39. In tutte le cose suddette nessuno sia obbligato alla colpa, ma soltanto
alla pena, nel senso però che se uno avrà trascurato di scontare la pena
imposta o che dovrà essere prescritta dal visitatore dopo duplice ammonizione,
sia obbligato sotto colpa come contumace.
Termina la regola dei continenti