CAPITOLO I
NEL NOME DEL SIGNORE!INCOMINCIA LA VITA DEI FRATI MINORI
La Regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del
Signore nostro Gesu Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in
castità.
Frate Francesco promette obbedienza e reverenza al signor Papa Onorio e ai suoi
successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. E gli altri frati siano
tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.
CAPITOLO II
DI COLORO CHE VOGLIONO INTRAPRENDERE QUESTA VITA E COME DEVONO ESSERE RICEVUTI
Se alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno dai nostri frati,
questi li mandino dai loro ministri provinciali,ai quali soltanto e non ad
altri sia concesso di ammettere i frati. I ministri, poi, diligentemente li
esaminino intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa. E se
credono tutte queste cose e le vogliono fedelmente professare e osservare
fermamente fino alla fine; e non hanno mogli o, qualora le abbiano, esse siano
già entrate in monastero o abbiano dato loro il permesso con l'autorizzazione
del vescovo diocesano, dopo aver fatto voto di castita; e le mogli siano di
tale età che non possa nascere su di loro alcun sospetto; dicano ad essi la
parola del santo Vangelo, che «vadano e vendano tutto quello che posseggono e
procurino di darlo ai poveri». Se non potranno farlo, basta ad essi la buona
volontà.
E badino i frati e i loro ministri di non essere solleciti delle loro cose
temporali, affinché dispongano delle medesime liberamente, secondo
l'ispirazione del Signore. Se tuttavia fosse chiesto loro un consiglio, i
ministri abbiano la facoltà di mandarli da persone timorate di Dio, perché con
il loro consiglio i loro beni vengano elargiti ai poveri.
Poi concedano loro i panni della prova, cioé due tonache senza cappuccio e il
cingolo e i pantaloni e il capperone fino al cingolo, a meno che qualche volta
ai ministri non sembri diversamente secondo Dio.
Terminato, poi,l'anno della prova, siano ricevuti all'obbedienza, promettendo
di osservare sempre questa vita e Regola. E in nessun modo sarà loro lecito di
uscire da questa Religione, secondo il decreto del signor Papa; poiché, come
dice il Vangelo, «nessuno che pone la mano all'aratro e poi si volge indietro è
adatto per il regno di Dio».
E coloro che hanno già promesso obbedienza, abbiano una tonaca con il cappuccio
e un'altra senza, coloro che la vorranno avere. E coloro che sono costretti da
necessità possano portare calzature. E tutti i frati si vestano di abiti vili e
possano rattopparli con sacco e altre pezze con la benedizione di Dio. Li
ammonisco, però, e li esorto a non disprezzare e a non giudicare gli uomini che
vedono vestiti di abiti molli e colorati ed usare cibi e bevande delicate, ma
piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso.
CAPITOLO III
DEL DIVINO UFFICIO E DEL DIGIUNO, E COME I FRATI DEBBANO ANDARE PER IL MONDO
I chierici recitino il divino ufficio, secondo il rito della santa Chiesa
romana, eccetto il salterio, e perciò potranno avere i breviari.
I laici, invece, dicano ventiquattro Pater noster per il mattutino, cinque per
le lodi; per prima, terza, sesta, nona, per ciascuna di queste ore, sette; per
il Vespro dodici; per compieta sette; e preghino per i defunti.
E digiunino dalla festa di Tutti i Santi fino alla Natività del Signore. La
santa Quaresima, invece, che incomincia dall'Epifania e dura ininterrottamente
per quaranta giorni, quella che il Signore consacrò con il suo santo digiuno,
coloro che volontariamente la digiunano siano benedetti dal Signore, e coloro
che non vogliono non vi siano obbligati. Ma l'altra, fino alla Resurrezione del
Signore, la digiunino. Negli altri tempi non siano tenuti a digiunare, se non
il venerdì. Ma in caso di manifesta necessità i frati non siano tenuti al
digiuno corporale.
Consiglio, invece, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore Gesù Cristo
che, quando vanno per il mondo, non litighino ed evitino le dispute di parole,
e non giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e
umili, parlando onestamente con tutti, così come conviene. E non debbano
cavalcare se non siano costretti da evidente necessità o infermità.
In qualunque casa entreranno dicano, prima di tutto: Pace a questa casa; e,
secondo il santo Vangelo, è loro lecito mangiare di tutti i cibi che saranno
loro presentati.
CAPITOLO IV
CHE I FRATI NON RICEVANO DENARI
Comando fermamente a tutti i frati che in nessun modo ricevano denari o
pecunia, direttamente o per interposta persona. Tuttavia, i ministri e i custodi,
ed essi soltanto, per mezzo di amici spirituali, si prendano sollecita cura per
le necessità dei malati e per vestire gli altri frati, secondo i luoghi e i
tempi e i paesi freddi, così come sembrerà convenire alla necessità, salvo
sempre il principio, come è stato detto, che non ricevano denari o pecunia.
CAPITOLO V
DEL MODO DI LAVORARE
Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con
fedeltà e con devozione, così che, allontanato l'ozio, nemico dell'anima, non
spengano lo spirito della santa orazione e devozione, al quale devono servire
tutte le altre cose temporali. Come ricompensa del lavoro ricevano le cose
necessarie al corpo, per sé e per i loro fratelli, eccetto denari o pecunia, e
questo umilmente, come conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima
povertà.
CAPITOLO VI
CHE I FRATI DI NIENTE SI APPROPRINO, E DEL CHIEDERE L'ELEMOSINA E DEI FRATI
INFERMI
I frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna altra cosa. E
come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà ed
umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. Né devono vergognarsi, perché il
Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. Questa è la sublimità
dell'altissima povertà, quella che ha costituito voi, fratelli miei carissimi,
eredi e re del regno dei cieli, vi ha fatto poveri di cose e ricchi di virtù.
Questa sia la vostra parte di eredità, quella che conduce fino alla terra dei
viventi. E, aderendo totalmente a questa povertà, fratelli carissimi, non vogliate
possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo, per il nome del Signore
nostro Gesù Cristo.
E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari tra loro
reciprocamente. E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue necessità, poiché
se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno
deve amare e nutrire il suo fratello spirituale? E se uno di essi cadrà malato,
gli altri frati lo devono servire come vorrebbero essere serviti essi stessi.
CAPITOLO VII
DELLA PENITENZA DA IMPORRE AI FRATI CHE PECCANO
Se dei frati, per istigazione del nemico, avranno mortalmente peccato, per quei
peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli
ministri provinciali, i predetti frati siano tenuti a ricorrere ad essi, quanto
prima potranno senza indugio.
I ministri, poi, se sono sacerdoti, loro stessi impongano con misericordia ad
essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano imporre da altri
sacerdoti dell'Ordine, cosi come sembrerà ad essi più opportuno, secondo Dio.
E devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, poiché
l'ira e il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri.
CAPITOLO VIII
DELLA ELEZIONE DEL MINISTRO GENERALE DI QUESTA FRATERNITA'E DEL CAPITOLO DI
PENTECOSTE
Tutti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei frati di quest'Ordine come
ministro generale e servo di tutta la Fraternità e a lui devono fermamente
obbedire. Alla sua morte, l'elezione del successore sia fatta dai ministri provinciali
e dai custodi nel Capitolo di Pentecoste, al quale i ministri provinciali siano
tenuti sempre ad intervenire, dovunque sarà stabilito dal ministro generale; e
questo, una volta ogni tre anni o entro un termine maggiore o minore, così come
dal predetto ministro sarà ordinato.
E se talora ai ministri provinciali e ai custodi all'unanimità sembrasse che
detto ministro non fosse idoneo al servizio e alla comune utilità dei frati, i
predetti frati ai quali è commessa l'elezione, siano tenuti, nel nome del
Signore, ad eleggersi un altro come loro custode. Dopo il Capitolo di
Pentecoste i singoli ministri e custodi possano, se vogliono e lo credono
opportuno, convocare, nello stesso anno, nei loro territori, una volta i loro
frati a Capitolo.
CAPITOLO IX DEI PREDICATORI I frati non predichino nella diocesi di alcun
vescovo qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito.
E nessun frate osi affatto predicare al popolo, se prima non sia stato
esaminato e approvato dal ministro generale di questa Fraternità e non abbia
ricevuto dal medesimo l'ufficio della predicazione.
Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che, nella loro predicazione, le
loro parole siano ponderate e caste, a utilità e a edificazione del popolo,
annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di
discorso, poiché il Signore sulla terra parlò con parole brevi.
CAPITOLO X
DELL'AMMONIZIONE E DELLA CORREZIONE DEI FRATI
I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino e ammoniscano i
loro frati e li correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente
che sia contro alla loro anima e alla nostra Regola.
I frati, poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la
propria volontà. Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro ministri in
tutte quelle cose che promisero al Signore di osservare e non sono contrarie
all'anima e alla nostra Regola.
E ovunque ci siano dei frati che si rendano conto e riconoscano di non poter
osservare spiritualmente la Regola, debbano e possano ricorrere ai loro
ministri. I ministri, poi, li accolgano con carità e benevolenza e li trattino
con tale familiarità che quelli possano parlare e fare con essi così come
parlano e fanno i padroni con i loro servi; infatti, così deve essere, che i
ministri siano i servi di tutti i frati.
Ammonisco, poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino i frati da
ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cure e preoccupazioni di questo
mondo, dalla detrazione e dalla mormorazione.
E coloro che non sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderle, ma
facciano attenzione che ciò che devono desiderare sopra ogni cosa è di avere lo
Spirito del Signore e la sua santa operazione, di pregarlo sempre con cuore
puro e di avere umiltà, pazienza nella persecuzione e nella infermità, e di
amare quelli che ci perseguitano e riprendono e ci calunniano, poiché dice il
Signore: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano e vi
calunniano; beati quelli che sopportano persecuzione a causa della giustizia,
poiché di essi é il regno dei cieli. E chi perserverà fino alla fine, questi
sarà salvo».
CAPITOLO XI
CHE I FRATI NON ENTRINO NEI MONASTERI DELLE MONACHE
Comando fermamente a tutti i frati di non avere rapporti o conversazioni
sospette con donne, e di non entrare in monasteri di monache, eccetto quelli ai
quali è stata data dalla Sede Apostolica una speciale licenza.
Né si facciano padrini di uomini o di donne, affinché per questa occasione non
sorga scandalo tra i frati o riguardo i frati.
CAPITOLO XII
DI COLORO CHE VANNO TRA I SARACENI E TRA GLI ALTRI INFEDELI
Quei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare tra i Saraceni e tra
gli altri infedeli, ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. I
Ministri poi non concedano a nessuno il permesso di andarvi se non a quelli che
riterranno idonei ad essere mandati.
Inoltre, impongo per obbedienza ai ministri che chiedano al signor Papa uno dei
cardinali della santa Chiesa romana, il quale sia governatore, protettore e
correttore di questa Fraternità, affinché, sempre sudditi e soggetti ai piedi
della medesima santa Chiesa, stabili nella fede cattolica, osserviamo la
povertà, l'umiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che
abbiamo fermamente promesso.