Regola di Papa Leone XIII:"Misericors Dei Filius” - 1883

Costituzione apostolica Misericors Dei Filius sulla regola del Terz'Ordine secolare di san Francesco (30 maggio 1883).

Leone vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria.

Il misericordioso Figlio di Dio, che, imponendo agli uomini un giogo soave e un peso leggero, provvide alla vita e alla salute di tutti, lasciò la chiesa, da lui fondata, erede non solo della potestà, ma altresì della misericordia sua, affinchè i benefici da lui arrecati si propagassero con invariato tenore di carità a tutte le generazioni dei secoli. Per la qual cosa, come in tutto ciò che Gesù Cristo nella sua vita mortale fece o prescrisse, rifulse sempre mite sapienza e grandezza d'invitta benignità, così in ogni istituto della chiesa riluce tale meravigliosa indulgenza e mitezza, da far credere che essa ritrae anche in questo l'immagine di Dio che è carità (Gv 4,6).
Di tale materna clemenza peculiarmente è proprio l'adattare sapientemente le leggi,fin dove si possa, ai tempi e ai costumi, e usare sempre nel comandare e nell'esigere somma discrezione. Onde avviene che la chiesa, con siffatto temperamento di carità insieme e di sapienza, congiunge l'immutabilità assoluta e sempiterna del dogma con la prudente varietà della disciplina.

Il Terz'Ordine palestra di vita cristiana

A questa ragione conformando noi l'animo e la mente nell'esercizio del sommo pontificato, stimiamo debito del nostro ufficio valutare equilibratamente la natura dei tempi, e considerare tutte le circostanze, se forse non vi siano delle difficoltà che trattengano alcuno dalla pratica di salutari virtù. E ora ci è piaciuto ragguagliare a questa norma il sodalizio francescano del Terz'Ordine secolare, e ponderare diligentemente se sia opportuno temperarne alcun poco, per i mutati tempi, le leggi.
Noi già quest'esimio istituto del patriarca san Francesco alla pietà dei fedeli caldamente raccomandammo con la nostra enciclica Auspicato, pubblicata il 17 settembre dell'anno scorso. E la pubblicammo col desiderio e con l'unico intento di richiamare in tempo opportuno col nostro invito quanti più si potessero nell'acquisto della santità cristiana. Origine in vero precipua e dei mali che ci premono, e dei pericoli che ci minacciano è la negletta osservanza delle virtù cristiane. Ma rimediare a quei mali e scongiurare questi pericoli per altra via gli uomini non potrebbero, che affrettando il ritorno degli individui e della società a Gesù Cristo, “il quale può salvare in perpetuo quanti per suo mezzo si accostano a Dio” (Eb 7,25).
Ora, all'osservanza appunto dei precetti di Gesù Cristo mirano gli Istituti di san Francesco: perchè nient'altro il santissimo loro fondatore si propose , che aprire in essi come una palestra, in cui la vita cristiana con maggiore diligenza si esercitasse. Certamente i primi due Ordini francescani, addestrandosi alla scuola di grandi virtù, tendono a qualche cosa di più perfetto e divino. Ma questi due Ordini sono accessibili a pochi, vale a dire a quelli solamente a cui per speciale grazia di Dio è concesso di aspirare con alacrità singolare alla santità dei consigli evangelici. Il Terz'Ordine, però, è stato fatto per il popolo. E quanta efficacia esso abbia a formare costumi buoni, integri, pii, è chiaro per la cosa in sé, e per la testimonianza dei tempi andati.

In cammino con i tempi

Dobbiamo riconoscere da Dio, autore e aiuto dei buoni consigli, che alle nostre esortazioni le orecchie del popolo cristiano non rimasero chiuse. Anzi, sappiamo da moltissimi luoghi come si riaccese la pietà verso il patriarca d'Assisi e si accrebbe via via il numero di coloro che chiedevano di iscriversi al Terz'Ordine.
Pertanto, quasi per dar di sprone a chi corre, ci risolvemmo di volgere il nostro pensiero dove codesto felice corso degli animi potesse sembrare comunque impedito, o ritardato. Prima di tutto esaminammo la regola del Terz'Ordine, che dal nostro predecessore Niccolò IV venne approvata e confermata con la costituzione apostolica Supra montem del 18 agosto 1289, e la vedemmo non rispondere appieno ai tempi e ai costumi d'oggi. Di qui, non potendo essere attuati gli accettati obblighi senza troppa molestia e fatica, bisognò finora, a istanza degli iscritti, passare sopra a molte di quelle leggi; e come ciò non avvenga mai senza scapito della comune disciplina, è facile intenderlo.
Di poi v'era anche nello stesso sodalizio un' altra causa che richiedeva le nostre cure. Vogliamo dire che i romani pontefici, nostri predecessori, avendo accolto il Terz'Ordine fin dal suo nascere con somma benevolenza, largirono ai terziari molte e ampie indulgenze in espiazione delle colpe. Delle quali indulgenze l'indole e la ragione divennero col corso degli anni ambigue e anacronistiche, tanto che molte volte si fece questione, se in alcuni casi l'indulto papale fosse certo, e in qual tempo e in qual misura se ne potesse fare uso. Certamente la provvidenza dell'apostolica Sede non si lasciò desiderare al bisogno, e in maniera particolare Benedetto XIV con la sua costituzione Ad Romanum Pontificem del giorno 15 marzo 1751 tolse i primi dubbi che erano insorti. Non pochi tuttavia ne sorsero, come suole avvenire, in seguito.
Per la qual cosa noi, mossi dalla considerazione di tali disagi, tra i cardinali di santa romana chiesa appartenenti alla sacra Congregazione delle indulgenze e sacre reliquie, ne deputammo alcuni con l'incarico di rivedere con ogni cura la primitiva regola dei terziari e similmente, redatto l'elenco di tutte le indulgenze e privilegi, di prenderli in esame e di riferire a noi, dopo maturo giudizio, che cosa stimassero doversi, secondo la condizione dei tempi, ritenere o innovare. Fatto quanto avevano ordinato, i cardinali suddetti ci proposero doversi piegare e adattare all'odierna maniera di vivere le antiche leggi, modificandone alcuni capi. Intorno poi alle indulgenze, per non lasciare spazio a esitazioni e per evitare il pericolo che alcuna cosa non vada a dovere, giudicarono che noi saviamente e utilmente faremmo, se, ad esempio di Benedetto XIV, richiamate e abrogate tutte le indulgenze che fin qui furono in vigore, ne concedessimo al sodalizio alcune nuove.

Sanzione della nuova regola

Perciò, che torni in bene, che aumenti la gloria di Dio e accenda ognor più l'amore della pietà e delle altre virtù cristiane, noi con questa costituzione e con la nostra apostolica autorità, rinnoviamo e stabiliamo la regola del Terz'Ordine secolare di san Francesco nel modo che segue. Con ciò nessuno pensi venga punto toccata l'intima natura dell'Ordine medesimo, la quale anzi vogliamo che rimanga inalterata e intera. Vogliamo, inoltre, e comandiamo che tutti i terziari godano delle indulgenze e privilegi che qui appresso si troveranno notati nell'elenco, annullate completamente le indulgenze e i privilegi tutti, che allo stesso sodalizio siano stati da questa Sede apostolica in qualsiasi tempo, o nome, o forma fino a quest'oggi concessi.

REGOLA DEL TERZ'ORDINE SECOLARE DI SAN FRANCESCO

Capitolo 1: Accettazione, noviziato, professione

1. Non si accetti nel Terz'Ordine alcuno che non abbia passato l'età di quattordici anni e non sia di buoni costumi, amante della concordia, e specialmente di provata fede nella professione cattolica e di provato ossequio verso la chiesa romana e la Sede apostolica.
2. Le donne sposate non si ammettano senza che il marito lo sappia e vi acconsenta, eccetto il caso che il confessore giudichi doversi fare diversamente.
3. Gli iscritti al sodalizio portino il piccolo scapolare e il cingolo secondo il costume: se non lo portano, restino privi dei privilegi e dei diritti concessi.
I terziari e le terziarie, dopo essere stati accettati nell'Ordine, passino nel noviziato il primo anno; ammessi poi, secondo il rito, alla professione dell'Ordine stesso, promettano di osservare i comandamenti di Dio, di obbedire alla chiesa e, se in alcun punto della loro professione mancheranno, di essere pronti a farne ammenda.

Capitolo II: La disciplina

1. I terziari e le terziarie si astengano in ogni cosa dal lusso e dalla raffinata eleganza, tenendosi a quel giusto mezzo che si conviene alla condizione di ognuno.
2. Stiano lontani con somma cautela dai balli e dagli spettacoli pericolosi e da ogni gozzoviglia.
3. Siano frugali nel cibo e nelle bevande e non si siedano e non si levino dalla mensa senza aver pienamente invocato e ringraziato il Signore.
4. Nella vigilia dell'Immacolata Concezione di Maria e del patriarca san Francesco ciascuno osservi il digiuno; assai lodevoli se, inoltre, digiuneranno ogni venerdì e si asterranno dalle carni ogni mercoledì, secondo l'antica pratica dei terziari.
5. S'accostino ai sacramenti della confessione e della comunione ogni mese.
6. I terziari ecclesiastici, dal momento che ogni giorno devono recitare le ore canoniche, per questa parte non hanno altro obbligo. I laici che non recitano né l'ufficio divino né l'ufficio piccolo della beata Vergine, dicano ogni giorno dodici Pater, Ave e Gloria, salvo che non siano impediti da infermità.
7. Quelli che per legge lo possono, dispongano per tempo delle cose con loro testamento.
8. In famiglia abbiano cura di essere di esempio agli altri, promuovendo esercizi di pietà e opere buone. Non permettano che entrino in casa loro libri e giornali da cui possa temersi danno alla virtù, e ne interdicano la lettura a chi è loro sottomesso.
9. Abbiano cura di mantenere tra loro e con gli altri caritatevole benevolenza. Dove possono, si adoperino per superare le discordie.
10. Non facciano mai giuramenti, se non in casi di vera necessità. Fuggano ogni linguaggio sconveniente, ogni scurrilità e ogni lazzo. Facciano ogni sera l'esame di coscienza, per verificare se abbiano commesso qualche colpa e, se hanno mancato, si pentano e riparino la colpa.
11. Coloro che possono, assistano ogni giorno alla santa messa. Su invito del ministro, intervengano ogni mese all'adunanza.

12. Mettano in comune, secondo la possibilità di ciascuno, qualcosa per aiutare, soprattutto in caso di malattia, i confratelli bisognosi, o per provvedere al decoro del culto.
13. A visitare i terziari infermi vadano gli stessi ministri, o mandino qualcuno a compiere i dovuti gesti di carità. E se la malattia è pericolosa, ammoniscano e persuadano il malato a ordinare in tempo le cose dell'anima.
14. Ai funerali dei confratelli defunti i terziari del luogo e i forestieri che vi si trovino, si radunino e recitino insieme una terza parte del santo Rosario a suffragio del defunto. I sacerdoti nel divino sacrificio, i laici accostandosi, se possono, alla santa comunione, preghino volentieri e con devozione per l'eterna pace del fratello defunto.

Capitolo III: Uffici, visita, la regola

1. I vari uffici si conferiscono nelle adunanze dei confratelli. Gli uffici durino tre anni. Nessuno senza giusta causa ricusi o esegua con negligenza l'incarico conferitogli.
2. Il visitatore indaghi con diligenza se la regola viene osservata. A questo fine, una volta l'anno, o più spesso se è necessario, visiti d'ufficio i sodalizi, convochi in adunanza generale i ministri e i fratelli. Se il visitatore, ammonendo o comandando, richiamerà alcuno al dovere, o se imporrà qualche penitenza salutare, questi docilmente l'accetti e non ricusi di farla.
3. I visitatori si scelgano tra i religiosi del Primo o del Terz'Ordine regolare francescano e siano designati dai guardiani, quando ne siano richiesti. L'ufficio di visitatore è interdetto ai laici.
4. I terziari insubordinati e di cattivo esempio vengano ammoniti sui loro doveri anche per la seconda e terza volta: se non obbediscono, siano espulsi.
5. Se nelle prescrizioni di questa regola alcuno viene a mancare, sappia di non incorrere per questo titolo in alcun peccato, purchè la mancanza non offenda le leggi di Dio e i precetti della chiesa.
6. Se qualcuno per grave e giusta causa non può osservare qualche prescrizione di questa regola, sia lecito dispensarlo per quella parte o fargliene prudentemente la commutazione. E su ciò abbiano pieno potere i superiori ordinari dei francescani del Primo e del Terz'Ordine, come pure i visitatori.

Elenco delle indulgenze e dei privilegi

Capitolo I: Indulgenze plenarie

Tutti i terziari dell'uno e dell'altro sesso, confessati e comunicati, potranno lucrare l'indulgenza plenaria nei giorni e per i titoli che seguono:
1. Nel giorno dell'aggregazione.
2. Nel giorno della professione.
3. Nel giorno in cui intervengono all'adunanza o conferenza mensile, purchè visitino devotamente qualche chiesa od oratorio pubblico e preghino, com'è consuetudine, per i bisogni della santa chiesa.
4. Nel giorno 4 ottobre, festa del patriarca san Francesco; nel giorno 12 agosto, festa della madre santa Chiara d'Assisi; nel giorno 2 agosto, festa di santa Maria degli Angeli; nella festa del santo titolare della chiesa in cui è eretto il sodalizio dei terziari, purchè visitino quella chiesa e ivi preghino per i bisogni della santa chiesa.
5. Una volta al mese, in quel giorno che a ciascuno piacerà, purchè devotamente visitino qualche chiesa o pubblico oratorio e ivi per qualche spazio di tempo preghino secondo l'intenzione del sommo pontefice.
6. Ogni volta che allo scopo di migliorare se stessi si ritireranno a fare gli esercizi spirituali in un corso di otto giorni continui.
7. In punto di morte, se invocheranno con la voce o, avendo perduta la parola, col cuore, il santissimo nome di Gesù. Godano dello stesso favore anche quelli che, non potendo né confessarsi né comunicarsi, si pentiranno con perfetto dolore delle loro colpe.
8. Due volte l'anno quelli che riceveranno la benedizione papale, se pregheranno per qualche tempo secondo l'intenzione del sommo pontefice e ugualmente, con questa medesima condizione, coloro che riceveranno quella che chiamano assoluzione ossia benedizione, nei giorni che seguono: 1) Natale di nostro Signore Gesù Cristo; 2) Pasqua di risurrezione; 3) Pentecoste; 4) Santissimo Cuore di Gesù; 5) Immacolata Concezione; 6) San Giuseppe sposo di Maria Vergine, il 19 marzo; 7) Stimmate di san Francesco, il 17 di settembre; 8) San Luigi re di Francia, patrono celeste dei terziari, il 25 agosto; 10) Santa Elisabetta d'Ungheria, il 19 novembre.
9. Ugualmente, quelli che reciteranno cinque Pater, Ave e Gloria per i bisogni della santa chiesa e uno secondo l'intenzione del sommo pontefice e acquisteranno una volta al mese le stesse indulgenze e remissioni che sono concesse a chi visita devotamente le stazioni di Roma o fa devoto pellegrinaggio alla Porziuncola, ai luoghi santi, a san Giacomo di Compostella.
10. Nei giorni delle stazioni, designati nel messale romano, ogni terziario che visiti la chiesa o l'oratorio del proprio sodalizio e ivi devotamente preghi per i bisogni della santa chiesa, goda in quella chiesa o in quell'oratorio e nei suddetti giorni delle stesse grazie e favori spirituali di cui godono in Roma i romani e i forestieri.

Capitolo III: Indulgenze parziali

1. A tutti i terziari dell'uno e dell'altro sesso che visiteranno la chiesa o l'oratorio in cui è eretto il sodalizio e ivi supplicheranno Dio per i bisogni della chiesa, si concede l'indulgenza di sette anni e di altrettante quarantene nelle forze nella festa della prodigiosa impressione delle sacre Stimmate del patriarca san Francesco, di san Ludovico re di Francia, di santa Elisabetta regina di Portogallo, di santa Elisabetta d'Ungheria, di santa Margherita da Cortona, e altri dodici giorni a scelta di ciascuno con l'approvazione del ministro del sodalizio.
2. Tutte le volte che i terziari assisteranno alla messa o ad altri divini uffici o interverranno alle adunanze pubbliche o private dei confratelli, che daranno ospitalità ai poveri, che comporranno discordie e procureranno siano risolte, che andranno alle sacre processioni, che accompagneranno il santissimo Sacramento o, non potendolo accompagnare, reciteranno, al segno della campana, un Pater noster e un 'Ave Maria, che diranno cinque Pater e Ave per i bisogni della santa chiesa, o in suffragio dei confratelli defunti, che accompagneranno alla sepoltura i morti, che ridurranno al pentimento qualche traviato, che istruiranno qualcuno nei divini precetti e nelle altre cose necessarie alla salvezza, o faranno altre simili opere di carità, potranno lucrare ogni volta e per ciascuno di questi titoli l'indulgenza di trecento giorni. I terziari, se vogliono, potranno applicare tutte e singole le sopraddette indulgenze, sia plenarie, sia parziali, in suffragio dei fedeli defunti.

Capitolo III: Privilegi

1. I sacerdoti iscritti al Terz'Ordine, dovunque celebrino, godono personalmente dell'altare privilegiato tre giorni di ciascuna settimana, purchè non abbiano ottenuto simile privilegio per altro giorno.
2. Quando i medesimi sacerdoti celebreranno in suffragio delle anime dei terziari defunti,l'altare sia per essi sempre e dovunque privilegiato.
E tutte e singole queste cose nel modo che sono state decretate, così vogliamo restino ferme, stabili e ratificate in perpetuo; nonostante le costituzioni, le lettere apostoliche, gli statuti, le consuetudini, i privilegi, le altre regole nostre e della Cancelleria apostolica e qualsiasi altra cosa in contrario. A nessuno, pertanto, sia lecito di violare in alcun modo o in alcuna parte le presenti nostre lettere; chiunque ciò osi, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio onnipotente, e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma presso San Pietro, l'anno dell'Incarnazione del Signore 1883,il 30 maggio, anno sesto del nostro pontificato.