L'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
Art. 1
1. Tutti i fedeli sono chiamati alla santità ed hanno diritto di seguire, in
comunione con la Chiesa, un proprio cammino spirituale [45.
(Reg.2) 2. Nella Chiesa esistono molte famiglie spirituali, con diversità di
carismi. Tra queste famiglie va annoverata la Famiglia Francescana che, nei
suoi vari rami, riconosce come padre, ispiratore e modello San Francesco
d'Assisi.
(Reg.2) 3. Nella Famiglia Francescana, sin dagli inizi, ha una propria
collocazione l'Ordine Francescano Secolare [46] . Esso è formato dall'unione
organica di tutte le Fraternità cattoliche i cui membri, mossi dallo Spirito
Santo, si impegnano con la Professione a vivere il Vangelo alla maniera di
Francesco nel loro stato secolare, osservando la Regola approvata dalla Chiesa
[47].
4. In virtù dell'appartenenza alla medesima famiglia spirituale, la Santa Sede
ha affidato la cura pastorale e l'assistenza spirituale dell'OFS al Primo
Ordine Francescano e al Terz'Ordine Regolare (TOR). Essi sono gli « Istituti »
ai quali spetta l'altius moderamen di cui al Can. 303 CIC [48].
5. L'Ordine Francescano Secolare (OFS) è nella Chiesa una associazione pubblica
[49] . Si articola in Fraternità ai vari livelli: locale, regionale, nazionale
e internazionale. Esse hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa.
Art. 2
1. La vocazione dell'OFS è una vocazione specifica, che informa la vita e
l'azione apostolica dei suoi membri. Perciò non possono far parte dell'OFS
coloro che sono legati, mediante impegno perpetuo, ad altra famiglia religiosa
o istituto di vita consacrata.
2. L'OFS è aperto ai fedeli di ogni condizione. Ad esso possono appartenere: --
i laici (uomini e donne); -- i chierici secolari (diaconi, preti, vescovi).
Art. 3
1. L'indole secolare caratterizza la spiritualità e la vita apostolica degli
appartenenti all'OFS.
2. La loro secolarità, nella vocazione e nella vita apostolica, si esplica
secondo la rispettiva condizione, e cioè:
-- per i laici, contribuendo alla edificazione del Regno di Dio con la presenza
nella realtà e nelle attività temporali [50];
-- per i chierici secolari, rendendo al Popolo di Dio il servizio che è loro
proprio, in comune con il Vescovo ed il Presbiterio [51 . Gli uni e gli altri
si ispirano alle opzioni evangeliche di San Francesco d'Assisi, impegnandosi a
continuare la sua missione con le altre componenti della Famiglia Francescana.
3. La vocazione dell'OFS è vocazione a vivere il Vangelo in comunione fraterna.
A questo scopo, i membri dell'OFS si riuniscono in comunità ecclesiali che si
chiamano Fraternità.
Art. 4
1. L'OFS è retto dal diritto universale della Chiesa e dal proprio: la Regola,
le Costituzioni, il Rituale e gli Statuti particolari.
2. La Regola stabilisce la natura, il fine e lo spirito dell'OFS. Reg. 3 Le
Costituzioni hanno come scopo: -- applicare la Regola; -- indicare in concreto
le condizioni di appartenenza all'OFS, il regime di esso, l'organizzazione
della vita di fraternità, la sede [52].
Art. 5
(Reg.3) 1. L'interpretazione autentica della Regola e delle Costituzioni spetta
alla Santa Sede.
2. L'interpretazione pratica delle Costituzioni, allo scopo di armonizzarne
l'applicazione nelle diverse aree ed ai vari livelli dell'Ordine, spetta al
Capitolo generale dell'OFS.
3. La chiarificazione di specifici punti, che richiedono una decisione
tempestiva, è di competenza della Presidenza del Consiglio Internazionale OFS
(CIOFS). Tale chiarificazione ha validità fino al successivo Capitolo generale.
Art. 6
1. La Fraternità internazionale dell'OFS ha un proprio Statuto approvato dal
Capitolo generale.
2. Le Fraternità nazionali hanno propri Statuti approvati dalla Presidenza del
CIOFS.
3. Le Fraternità regionali e locali possono avere propri Statuti approvati dal
Consiglio di livello superiore.
Art. 7
Tutte le disposizioni che non concordano con le presenti Costituzioni sono
abrogate.
NOTE
[45]Cfr. cann. 210; 214; Lumen Gentium 40.
[46]Denominato anche « Fraternità Francescana Secolare » o « Terzo Ordine
Francescano » (TOF). Cfr. Regola 2, nota 5. Il canone 303 del CIC definisce i
Terzi Ordini: Consociationes, quarum sodales, in saeculo spiritum alicuius instituti
religiosi participantes, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam
ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove
congruenti nomine vocantur.
[47]Dopo le Regole approvate dal Papa Nicolò IV, anno 1289, e dal Papa Leone
XIII, anno 1883, la Regola attuale è stata approvata dal Papa Paolo VI il 24
giugno 1978.
[48]Cfr. Costituzioni dell'OFS 85,2. Quando vengono citate le Costituzioni,
senza ulteriore specificazione, il riferimento riguarda le presenti.
[49]Cfr. cann. 116; 301,3; 312; 313.
[50]Cfr. Can. 225; Discorso di Giovanni Paolo II all'OFS, 27 settembre 1982, in
l'Osservatore Romano, 28 settembre 1982.
[51]Cfr. can. 275 ss; Presbyterorum Ordinis 12; 14; 15 ss.
[52]Cfr. can. 304.
FORMA DI VITA E ATTIVITÀ
APOSTOLICA
Titolo I: LA FORMA DI VITA (artt. 8 - 16)
Art. 8
1. I francescani secolari si impegnano con la Professione a vivere il Vangelo
secondo la spiritualità francescana, nella loro condizione secolare.
2. Cercano di approfondire, alla luce della fede, i valori e le scelte della
vita evangelica secondo la Regola dell'OFS:
(Reg.7) -- in un itinerario continuamente rinnovato di conversione e di
formazione;
(Reg.4) -- aperti alle istanze che vengono dalla società e dalle realtà
ecclesiali, passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo;
-- nella dimensione personale e comunitaria di questo itinerario.
Art. 9
(Reg.5) 1. La spiritualità del francescano secolare è un progetto di vita
incentrato sulla persona di Cristo e sulla sua sequela [53], piuttosto che un
programma dettagliato da mettere in pratica.
(Reg.4) 2. Il francescano secolare, impegnato a seguire l'esempio e gli
insegnamenti di Cristo, ha il dovere dello studio personale e assiduo del
Vangelo e della Sacra Scrittura. La Fraternità e i suoi Responsabili promuovano
l'amore alla Parola evangelica e aiutino i fratelli a conoscerla e a comprenderla
così come essa, con l'assistenza dello Spirito, è annunziata dalla Chiesa [54]
.
Art. 10
(Reg.10) « Cristo povero e crocifisso », vincitore della morte e risorto,
massima manifestazione dell'amore di Dio all'uomo, è il « libro » in cui i
fratelli, a imitazione di Francesco, imparano il perché e il come vivere, amare
e soffrire. In Lui scoprono il valore delle contraddizioni per causa della
giustizia e il senso delle difficoltà e delle croci della vita di ogni giorno. Con
lui possono accettare la volontà del Padre anche nelle circostanze più
difficili e vivere lo spirito francescano di pace, nel rifiuto di ogni dottrina
contraria alla dignità dell'uomo.
Art. 11
Memori che lo Spirito Santo è la sorgente della loro vocazione, l'animatore
della vita fraterna e della missione, i francescani secolari cerchino di
imitare la fedeltà di Francesco alle sue ispirazioni e ascoltino l'esortazione
del Santo di desiderare sopra tutte le cose « lo Spirito del Signore e le sue
opere » [55].
Art. 12
1. Ispirandosi all'esempio e agli scritti di Francesco, e soprattutto con la
grazia dello Spirito, i fratelli vivano ogni giorno con fede il grande dono che
ci ha fatto Cristo: la rivelazione del Padre. Rendano testimonianza di questa
fede davanti agli uomini:
-- nella vita di famiglia;
-- nel lavoro;
-- nella gioia e nelle sofferenze;
-- nell'incontro con gli uomini, tutti fratelli nello stesso Padre;
-- nella presenza e partecipazione alla vita sociale;
-- nel rapporto fraterno con tutte le creature.
(Reg.10) 2. Con Gesù, obbediente fino alla morte, cerchino di conoscere e di
fare la volontà del Padre. Rendano grazie a Dio per il dono della libertà e per
la rivelazione della legge dell'amore. Accettino l'aiuto che, per compiere la
volontà del Padre, viene loro offerto dalla mediazione della Chiesa, da coloro
che in essa sono stati costituiti in autorità e dai confratelli. Assumano con
serena fermezza il rischio di scelte coraggiose nella vita sociale.
(Reg.8) 3. I fratelli amino l'incontro filiale con Dio e facciano della
preghiera e della contemplazione l'anima del proprio essere e del proprio
operare. Cerchino di scoprire la presenza del Padre nel proprio cuore, nella
natura e nella storia degli uomini, nella quale si compie il suo piano
salvifico. La contemplazione di tale mistero li renderà pronti a collaborare a
questo disegno d'amore.
Art. 13
(Reg.7) 1. I francescani secolari, anticamente detti « i fratelli e le sorelle
della penitenza », si propongono di vivere in spirito di conversione
permanente. Mezzi per coltivare questa caratteristica della vocazione
francescana, singolarmente e in Fraternità, sono: l'ascolto e le celebrazioni
della Parola di Dio, la revisione di vita, i ritiri spirituali, l'aiuto di un
consigliere spirituale e le celebrazioni penitenziali. Si accostino con
frequenza al sacramento della Riconciliazione e ne curino la celebrazione
comunitaria, sia in Fraternità che con tutto il Popolo di Dio [56].
2. In questo spirito di conversione va vissuto l'amore al rinnovamento della
Chiesa, da accompagnare con il rinnovamento personale e comunitario. Frutto
della conversione, che è una risposta all'amore di Dio, sono le opere di carità
nei confronti dei fratelli [57].
3. Le pratiche penitenziali come il digiuno e l'astinenza, tradizionali fra i
penitenti francescani, vanno conosciute, apprezzate e vissute secondo le
indicazioni generali della Chiesa.
Art. 14
1. Consapevoli che Dio ha voluto fare di tutti noi un popolo e che ha reso la
sua Chiesa sacramento universale di salvezza, i fratelli si impegnino ad una
riflessione di fede sulla Chiesa, sulla sua missione nel mondo di oggi e sul
ruolo dei laici francescani in essa, raccogliendo le sfide e assumendo le
responsabilità che questa riflessione farà loro scoprire.
(Reg.8) 2. L'Eucaristia è il centro della vita della Chiesa. In essa Cristo ci
unisce a Lui e tra noi come un unico corpo. Quindi, l'Eucaristia sia il centro
della vita della Fraternità; i fratelli partecipino all'Eucaristia con la
maggiore frequenza possibile, memori del rispetto e dell'amore di Francesco che
nell'Eucaristia ha vissuto tutti i misteri della vita di Cristo.
3. Partecipino ai sacramenti della Chiesa, attenti non solo alla santificazione
personale ma anche a servire la crescita della Chiesa e l'espansione del Regno.
Collaborino alla celebrazione viva e consapevole nelle proprie parrocchie, in
particolare alla celebrazione del battesimo, della cresima, del matrimonio e
dell'unzione degli infermi.
4. I fratelli e le Fraternità si attengano all'indicazione del Rituale riguardo
alle diverse forme di associarsi alla preghiera liturgica della Chiesa,
privilegiando la celebrazione della Liturgia delle Ore [58].
5. In ogni luogo e in ogni tempo è possibile ai veri adoratori del Padre
rendergli culto e pregarlo; tuttavia i fratelli cerchino di trovare tempi di
silenzio e di raccoglimento da dedicare esclusivamente alla preghiera.
Art. 15
(Reg.11)1. I francescani secolari si impegnano a vivere lo spirito delle
Beatitudini e in special modo lo spirito di povertà. La povertà evangelica
manifesta la fiducia nel Padre, attua la libertà interiore e dispone a
promuovere una più giusta distribuzione delle ricchezze.
2. I francescani secolari, che mediante il lavoro e i beni materiali debbono
provvedere alla propria famiglia e servire la società, hanno un modo peculiare
di vivere la povertà evangelica. Per comprenderlo ed attuarlo si richiede un
forte impegno personale e lo stimolo della Fraternità mediante la preghiera e
il dialogo, la revisione comunitaria della vita, l'ascolto delle indicazioni
della Chiesa e delle istanze della società.
3. I francescani secolari si impegnino a ridurre le esigenze personali per
poter meglio condividere i beni spirituali e materiali con i fratelli,
soprattutto con gli ultimi. Ringrazino Dio per i beni ricevuti, usandoli come
buoni amministratori e non come padroni.
Prendano fermamente posizione contro il consumismo e contro le ideologie e le
prassi che antepongono la ricchezza ai valori umani e religiosi e che
permettono lo sfruttamento dell'uomo.
4. Amino e pratichino la purezza del cuore, fonte della vera fraternità.
Art. 16
(Reg.9) 1. Maria, madre di Gesù, è modello nell'ascolto della Parola e nella
fedeltà alla vocazione: in Lei, come Francesco, vediamo realizzate tutte le
virtù evangeliche [59].
I fratelli coltivino l'amore intenso alla Vergine Santissima, l'imitazione, la
preghiera e l'abbandono filiale. Manifestino la propria devozione con
espressioni di fede genuina nelle forme accettate dalla Chiesa.
2. Maria è modello di amore fecondo e fedele per tutta la comunità ecclesiale.
I francescani secolari e le Fraternità cerchino di vivere l'esperienza di
Francesco, che fece della Vergine la guida della sua opera; con lei, come i
discepoli nella Pentecoste, accolgano lo Spirito per realizzarsi in comunità
d'amore [60].
Titolo II:PRESENZA ATTIVA NELLA CHIESA E NEL MONDO
Art. 17
(Reg.6) 1. Chiamati a collaborare alla costruzione della Chiesa come sacramento
di salvezza per tutti gli uomini e resi per il Battesimo e la Professione «
testimoni e strumenti della sua missione », i francescani secolari annunziano
Cristo con la vita e la parola. Il loro apostolato preferenziale è la
testimonianza personale [61] nell'ambiente in cui vivono e il servizio
all'edificazione del regno di Dio nelle realtà terrestri.
2. Nelle Fraternità si promuova la preparazione dei fratelli alla diffusione
del messaggio evangelico « nelle comuni condizioni del secolo » [62] e alla
collaborazione alla catechesi nelle comunità ecclesiali.
3. Coloro che sono chiamati a svolgere la missione di catechisti, di presidi di
comunità ecclesiali o altri ministeri, nonché i ministri sacri, facciano
proprio l'amore di Francesco alla Parola di Dio, la sua fede in coloro che
l'annunziano e il grande fervore con cui egli ha ricevuto dal Papa la missione
di predicare la penitenza.
4. La partecipazione al servizio di santificare, che la Chiesa esercita
mediante la liturgia, la preghiera e le opere di penitenza e carità, viene
messa in pratica dai fratelli anzitutto nella propria famiglia, poi nella
Fraternità ed infine con la loro presenza attiva nella Chiesa locale e nella
società.
Per una società giusta e fraterna
Art. 18
1. I francescani secolari sono chiamati ad offrire un contributo proprio,
ispirato alla persona e al messaggio di San Francesco d'Assisi, ad una civiltà
in cui la dignità della persona umana, la corresponsabilità e l'amore siano
realtà vive [63].
(Reg.13) 2. Devono approfondire i veri fondamenti della fraternità universale e
creare ovunque spirito di accoglienza e atmosfera di fratellanza. Si impegnino
con fermezza contro ogni forma di sfruttamento, di discriminazione e di
emarginazione e contro ogni atteggiamento di indifferenza verso gli altri.
(Reg.13) 3. Collaborino con i movimenti che promuovono la fratellanza tra i
popoli: si impegnino a « creare condizioni di vita degne » per tutti e ad
operare per la libertà di ogni popolo.
4. Seguendo l'esempio di Francesco, Patrono degli ecologisti, promuovano
attivamente iniziative a salvaguardia del creato, collaborando agli sforzi per
evitare l'inquinamento e il degrado della natura, e per creare condizioni di
vita e di ambiente che non siano di minaccia all'uomo.
Art. 19
(Reg.14) 1. I francescani secolari agiscano sempre come lievito nell'ambiente
in cui vivono mediante la testimonianza dell'amore fraterno e di chiare
motivazioni cristiane.
2. In spirito di minorità, scelgano un rapporto preferenziale verso i poveri e
gli emarginati, siano essi singoli individui o categorie di persone o un intero
popolo; collaborino al superamento dell'emarginazione e di quelle forme di
povertà che sono frutto di inefficienza e di ingiustizia.
Art. 20
(Reg.14) 1. Impegnati a edificare il regno di Dio nelle realtà e attività
temporali, i francescani secolari, per vocazione, vivono come realtà
inseparabile la loro appartenenza alla Chiesa e alla società.
2. Come primo e fondamentale contributo all'edificazione di un mondo più giusto
e fraterno, si impegnino nell'adempimento dei doveri propri della loro attività
lavorativa e nella relativa preparazione professionale. Con lo stesso spirito
di servizio assumano le loro responsabilità sociali e civili.
Art. 21
(Reg.16) 1. Per Francesco il lavoro è dono e lavorare è grazia. Il lavoro di
ogni giorno è non solo mezzo di sostentamento, ma occasione di servizio a Dio e
al prossimo e via per sviluppare la propria personalità. Nella convinzione che
il lavoro è un diritto ed un dovere e che ogni forma di occupazione merita
rispetto, i fratelli si impegnino a collaborare affinché tutti abbiano la
possibilità di lavorare e i processi lavorativi siano sempre più umani.
2. Lo svago e la ricreazione hanno un valore proprio e sono necessari allo
sviluppo della persona. I francescani secolari curino una equilibrata relazione
tra lavoro e riposo e si adoperino per realizzare forme qualificate di
occupazione nel tempo libero [64].
Art. 22
(Reg.15) 1. I francescani secolari « siano presenti ... nel campo della vita
pubblica »; collaborino, per quanto è loro possibile, alla emanazione di leggi
e ordinamenti giusti.
2. Nel campo della promozione umana e della giustizia, le Fraternità devono
impegnarsi con iniziative coraggiose, in sintonia con la vocazione francescana
e con le direttive della Chiesa. Prendano posizioni chiare quando l'uomo è
colpito nella sua dignità a causa di qualsiasi forma di oppressione o di
indifferenza. Offrano il loro servizio fraterno alle vittime dell'ingiustizia.
3. La rinunzia all'uso della violenza, caratteristica dei discepoli di
Francesco, non significa rinunzia all'azione; i fratelli, però, badino che i
loro interventi siano sempre ispirati all'amore cristiano.
Art. 23
(Reg.19) 1. La pace è opera della giustizia e frutto della riconciliazione e
dell'amore fraterno [65]. I francescani secolari sono chiamati ad essere
portatori di pace nella loro famiglia e nella società:
-- curino la proposta e la diffusione di idee e di atteggiamenti pacifici;
-- sviluppino iniziative proprie e collaborino, singolarmente e come
Fraternità, alle iniziative del Papa, delle Chiese particolari e della Famiglia
Francescana;
-- collaborino con i movimenti e le istituzioni che promuovono la pace nel
rispetto dei suoi fondamenti autentici.
2. Pur riconoscendo il diritto sia personale che nazionale alla legittima
difesa, apprezzino la scelta di coloro che, per obiezione di coscienza,
rifiutano di « portare armi».
3. Per salvaguardare la pace nella famiglia, i fratelli facciano a tempo debito
il testamento dei propri beni.
Nella famiglia
Art. 24
(Reg.17) 1. I francescani secolari considerino la propria famiglia come
l'ambito prioritario nel quale vivere il loro impegno cristiano e la vocazione
francescana ed in essa diano spazio alla preghiera, alla Parola di Dio e alla
catechesi cristiana, adoperandosi per il rispetto di ogni vita dal suo
concepimento e in ogni situazione, fino alla morte.
I coniugati trovano nella Regola OFS un valido aiuto nel proprio cammino di
vita cristiana, consapevoli che, nel sacramento del Matrimonio, il loro amore
partecipa dell'amore che Cristo ha per la sua Chiesa. L'amore degli sposi e
l'affermazione del valore della fedeltà sono una profonda testimonianza per la
propria famiglia, per la Chiesa e per il mondo.
2. Nella Fraternità:
-- sia tema di dialogo e di comunicazione di esperienze la spiritualità
familiare e coniugale e l'impostazione cristiana dei problemi familiari;
-- si condividano i momenti importanti della vita familiare dei confratelli e
si abbia fraterna attenzione a coloro - celibi o nubili, vedovi, genitori soli,
separati, divorziati - che vivono in situazioni e condizioni difficili;
-- si creino condizioni per il dialogo intergenerazionale;
-- si favorisca la formazione di gruppi di sposi e di gruppi familiari.
3. I fratelli collaborino agli sforzi che si fanno nella Chiesa e nella società
per affermare il valore della fedeltà e il rispetto alla vita e per dare
risposta ai problemi sociali della famiglia.
Art. 25
Convinti della necessità di educare « i fanciulli in modo che aprano il loro
animo alla comunità ... e acquistino la coscienza di essere membri vivi e
attivi del Popolo di Dio » [22] e del fascino che Francesco può esercitare su
di loro, si favorisca la formazione di gruppi di fanciulli i quali, con l'aiuto
di una pedagogia e di una organizzazione adatta alla loro età, siano iniziati
alla conoscenza e all'amore della vita francescana. Gli Statuti nazionali
daranno opportuni orientamenti per l'organizzazione di questi gruppi e per il
loro rapporto con la Fraternità e con i gruppi giovanili francescani.
Messaggeri di gioia e di speranza
Art. 26
1. Anche nel dolore Francesco ha sperimentato la fiducia e la gioia attingendo:
-- all'esperienza della paternità di Dio; -- alla fede incrollabile di
risorgere con Cristo alla vita eterna;
-- all'esperienza di poter incontrare e lodare il Creatore nella fraternità
universale con tutte le creature [67].
(Reg.19) Perciò, in conformità al Vangelo, i francescani secolari dicono il
loro sì alla speranza e alla gioia di vivere. Offrono un contributo contro le
molteplici angustie e il pessimismo, preparando un futuro migliore.
2. Nella Fraternità, i fratelli promuovano la mutua intesa e curino che
l'ambiente delle riunioni sia accogliente e rifletta la gioia. Si incoraggino a
vicenda nel bene.
Art. 27
(Reg.19) 1. I fratelli, progredendo nell'età, imparino ad accettare la malattia
e le crescenti difficoltà e a dare alla loro vita un senso più profondo, nel
progressivo distacco e avvio verso la terra promessa. Siano fermamente convinti
che la comunità dei credenti in Cristo e di coloro che si amano in Lui
proseguirà nella vita eterna come «comunione dei santi».
2. I francescani secolari si impegnino a creare nel loro ambiente, e anzitutto
nelle Fraternità, un clima di fede e di speranza, affinché «sorella morte» sia
guardata come passaggio al Padre e tutti possano prepararvisi con serenità.
NOTE
[53]Cfr. Regola non bollata 22,41: FF (Fonti Francescane) 62; 2 Lettera a tutti
i fedeli 51: FF 200.
[54]Cfr. Dei Verbum 10.
[55]Regola bollata 10.8: FF 104.
[56]Ordo Poenitentiae, Praenotanda 22 ss.
[57]Cfr. 2 Lettera a tutti i fedeli 25 ss.: FF 190 ss.
[58]Rituale OFS, Appendix 26; 27.
[59]Saluto alla Beata Vergine Maria: FF 259; 260.
[60]Cfr. 2 Celano 198: FF 786.
[61]Cfr. Regola non bollata 17,3: FF 46; Leggenda dei Tre Compagni 36: FF 1440;
2 Lettera a tutti i fedeli 53: FF 200.
[62]Lumen Gentium 35.
[63]Cfr. Gaudium et Spes 31 ss.
[64]Cfr. Gaudium et Spes 67; Laborem Exercens 16 ss.
[65]Cfr. Gaudium et Spes 78.
[66]Apostolicam Actuositatem 30
[67]Cfr. 2 Celano 125: FF 709 ss.; Leggenda Perugina 43: FF 1591 ss.; Leggenda
Maggiore 9,1: FF 1162 ss.
VITA IN FRATERNITÀ
TITOLO I: ORIENTAMENTI GENERALI
Art. 28
1. La Fraternità dell'OFS trova la sua origine nell'ispirazione di San
Francesco d'Assisi, cui l'Altissimo rivelò la essenzialità evangelica della
vita in comunione fraterna [68].
(Reg.20) 2. « L'OFS si articola in Fraternità ai vari livelli », con il fine di
promuovere in forma ordinata l'unione e la collaborazione vicendevole tra i
fratelli e la loro presenza attiva e comunitaria, sia nella Chiesa particolare
che nella Chiesa universale. L'OFS favorirà, inoltre, l'impegno delle
Fraternità al servizio nel mondo, e in particolare nella vita della società.
3. I fratelli si uniscono sia in Fraternità locali, erette presso una Chiesa o
una casa religiosa, sia in Fraternità personali, costituite per motivazioni
precise, valide e riconosciute nel decreto di erezione [69].
Art. 29
1. Le Fraternità locali si raggruppano in Fraternità a vario livello:
regionale, nazionale, internazionale secondo criteri ecclesiali, territoriali o
d'altra natura. Esse sono coordinate e collegate a norma della Regola e delle
Costituzioni. È questa una esigenza della comunione tra le Fraternità,
dell'ordinata collaborazione tra loro e dell'unità dell'OFS.
(Reg.20) 2. Queste Fraternità, che hanno singolarmente personalità giuridica
nella Chiesa, acquistino, se possibile, la personalità giuridica civile per il
migliore adempimento della propria missione. Spetta ai Consigli nazionali dare
orientamenti sulle motivazioni e sulle procedure da seguire.
3. Gli Statuti nazionali devono indicare i criteri di organizzazione dell'OFS
nella nazione. L'applicazione di questi criteri si lascia al prudente giudizio
dei Responsabili delle Fraternità interessate e del Consiglio nazionale.
Art. 30
1. I fratelli sono corresponsabili della vita della Fraternità a cui
appartengono e dell'OFS come unione organica di tutte le Fraternità sparse nel
mondo.
2. Il senso di corresponsabilità dei membri esige la presenza personale, la
testimonianza, la preghiera, la collaborazione attiva secondo le possibilità di
ciascuno e gli eventuali impegni nell'animazione della Fraternità.
(Reg.25) 3. In spirito di famiglia, ciascun fratello versi alla cassa della
Fraternità un contributo a misura delle proprie possibilità allo scopo di
fornire i mezzi finanziari occorrenti alla vita della Fraternità e alle sue
opere di culto, di apostolato e caritative. I fratelli provvederanno altresì al
finanziamento e ad altri contributi per sostenere le attività e le opere delle
Fraternità di livello superiore.
Art. 31
(Reg.21) 1. « Nei diversi livelli, ogni Fraternità è animata e guidata da un
Consiglio e un Ministro (o Presidente) ». Tali uffici vengono conferiti
mediante elezioni in conformità con la Regola, le Costituzioni e gli Statuti
propri. Solo in casi eccezionali o nella prima fase della loro istituzione,
possono esistere Fraternità senza un regolare Consiglio. A questa carenza
sopperisce il Consiglio di livello superiore per il tempo strettamente
necessario ad assicurare la ripresa o l'avvio della Fraternità, la formazione
dei suoi animatori e l'espletamento delle elezioni.
2. L'ufficio di Ministro o di Consigliere è un servizio fraterno, un impegno a
sentirsi disponibile e responsabile nei confronti di ogni fratello e della
Fraternità, affinché ognuno si realizzi nella propria vocazione e ogni
Fraternità sia una vera comunità ecclesiale francescana, attivamente presente
nella Chiesa e nella società.
3. I Responsabili dell'OFS ad ogni livello siano fratelli professi perpetui,
convinti della validità della vita evangelica francescana, attenti con visione
larga e generosa alla vita della Chiesa e della società, aperti al dialogo,
disponibili a dare e a ricevere aiuto e collaborazione.
4. I Responsabili curino la preparazione e l'animazione spirituale e tecnica
delle riunioni, sia delle Fraternità che dei Consigli. Cerchino di infondere
animo e vita alla Fraternità con la propria testimonianza, suggerendo i mezzi
idonei per lo sviluppo della vita di Fraternità e delle attività apostoliche,
alla luce delle fondamentali opzioni francescane. Curino che le decisioni prese
siano adempiute e promuovano la collaborazione dei fratelli.
Art. 32
1. I Ministri e Consiglieri vivano e promuovano lo spirito e la realtà della
comunione tra i fratelli, tra le varie Fraternità e fra di esse e la Famiglia
Francescana. Abbiano a cuore, sopra ogni altra cosa, la pace e la
riconciliazione nell'ambito della Fraternità.
(Reg.21) 2. Il compito di guida dei Ministri e Consiglieri è temporaneo. I
fratelli, fuggendo ogni ambizione, devono mostrare l'amore alla Fraternità con
lo spirito di servizio e con la disponibilità tanto ad accettare come a
lasciare l'incarico.
Art. 33
1. Nella guida e coordinamento delle Fraternità e dell'Ordine si deve
promuovere la personalità e capacità dei singoli fratelli e delle singole
Fraternità e va rispettata la pluriformità di espressioni dell'ideale
francescano e la varietà culturale. 2. I Consigli di livello superiore non
facciano ciò che può essere svolto adeguatamente sia dalle Fraternità locali,
che da un Consiglio di livello inferiore; rispettino e promuovano la loro
vitalità affinché essi adempiano adeguatamente ai propri doveri. Le Fraternità
locali e i Consigli interessati si impegnino a mettere in pratica le decisioni
del Consiglio internazionale e degli altri Consigli di livello superiore e ad
attuarne i programmi adattandoli, quando occorra, alla propria realtà.
Art. 34
Laddove la situazione ambientale e i bisogni dei suoi membri lo richiedano,
nell'ambito della Fraternità possono essere costituiti, sotto la guida
dell'unico Consiglio, sezioni o gruppi che radunino i membri accomunati da
particolari esigenze, da affinità di interessi o da identità di scelte
operative. Tali gruppi potranno darsi norme specifiche relative ad incontri ed
attività, ferma restando la fedeltà alle esigenze che nascono dall'appartenenza
ad una Fraternità. Gli Statuti nazionali stabiliscono i criteri idonei per la
formazione e il funzionamento delle sezioni o gruppi.
Art. 35
1. I sacerdoti secolari, che si riconoscono chiamati dallo Spirito a
partecipare al carisma di San Francesco d'Assisi nella Fraternità secolare,
trovino in essa attenzione specifica, conforme alla loro missione nel Popolo di
Dio.
2. I sacerdoti secolari francescani possono anche riunirsi in Fraternità
personale, allo scopo di approfondire gli stimoli ascetici e pastorali che la
vita e la dottrina di Francesco e la Regola dell'OFS offrono loro per meglio
vivere la loro vocazione nella Chiesa. È opportuno che queste Fraternità
abbiano Statuti propri che prevedano le modalità concrete relative alla
composizione, agli incontri fraterni e alla formazione spirituale, nonché a
rendere viva e operante la comunione con tutto l'Ordine.
Art. 36
1. Possono essere di grande aiuto allo sviluppo spirituale e apostolico
dell'OFS i fratelli che, con voti privati, si impegnano a vivere lo spirito
delle Beatitudini e a rendersi più disponibili alla contemplazione e al
servizio della Fraternità.
2. Questi fratelli e sorelle possono riunirsi in gruppi, secondo Statuti
approvati dal Consiglio nazionale o, quando la diffusione di tali gruppi supera
le frontiere di una nazione, dalla Presidenza del CIOFS.
3. Tali Statuti devono essere in armonia con le presenti Costituzioni.
TITOLO II
INGRESSO NELL'ORDINE E FORMAZIONE
Art.37
(Reg.2) 1. L'inserimento nell'Ordine si realizza mediante un tempo di
iniziazione, un tempo di formazione e la Professione della Regola.
2.Fin dall'ingresso in Fraternità si inizia il cammino di formazione, che deve
svilupparsi per tutta la vita. Memori che lo Spirito Santo è il principale
agente della formazione e sempre attenti a collaborare con Lui, responsabili
della formazione sono: lo stesso candidato, la Fraternità intera, il Consiglio
con il Ministro, il Maestro di formazione e l'Assistente.
3. I fratelli sono responsabili della propria formazione per sviluppare la
vocazione ricevuta dal Signore in modo sempre più perfetto. La Fraternità è
chiamata ad aiutare i fratelli in questo cammino con l'accoglienza, con la
preghiera e con l'esempio.
4. Spetta ai Consigli nazionali e regionali, di comune intesa, l'elaborazione e
l'adozione di mezzi di formazione adatti alle situazioni locali, in aiuto ai
responsabili della formazione nelle singole Fraternità.
Il tempo di iniziazione
Art. 38
(Reg.23) 1. Il tempo di iniziazione, è una fase preparatoria al tempo di
formazione vero e proprio ed è destinato al discernimento della vocazione e
alla reciproca conoscenza tra la Fraternità e l'aspirante. Deve garantire la
libertà e serietà dell'ingresso nell'OFS.
2. La durata e i modi di svolgimento del tempo di iniziazione sono stabiliti
dagli Statuti nazionali.
3. Al Consiglio di Fraternità spetta il compito di decidere le eventuali
esenzioni dal tempo di iniziazione, tenuti presenti gli orientamenti del
Consiglio nazionale.
Ammissione all'Ordine
Art. 39
(Reg.23) 1. La domanda di ammissione all'Ordine è presentata dall'aspirante al
Ministro di una Fraternità locale o personale con atto formale, possibilmente
per iscritto.
2. Condizioni per l'ammissione sono: professare la fede cattolica, vivere in
comunione con la Chiesa, avere una buona condotta morale, mostrare segni chiari
di vocazione [70].
3. Il Consiglio della Fraternità decide collegialmente sulla domanda e dà
risposta formale all'aspirante e comunicazione alla Fraternità.
4. Il rito dell'ammissione si svolga secondo il Rituale [71] . L'atto viene
registrato e conservato nell'archivio della Fraternità.
Il tempo di formazione
Art. 40
(Reg.23) 1. Il tempo di formazione iniziale ha la durata di almeno un anno. Gli
Statuti nazionali possono fissare una maggiore durata. Scopo di questo periodo
è la maturazione della vocazione, l'esperienza della vita evangelica in Fraternità,
la migliore conoscenza dell'Ordine. Questa formazione sia vissuta con frequenti
riunioni di studio e di preghiera e con esperienze concrete di servizio e di
apostolato. Tali riunioni, per quanto possibile e opportuno, si tengano in
comune con i candidati di altre Fraternità.
2. I candidati vengono guidati alla lettura e alla meditazione delle Sacre
Scritture, alla conoscenza della persona e degli scritti di Francesco e della
spiritualità francescana, allo studio della Regola e delle Costituzioni. Sono
educati ad amare la Chiesa e ad accogliere il suo Magistero. I laici si
esercitano a vivere con stile evangelico l'impegno temporale nel mondo.
3. La partecipazione alle riunioni della Fraternità locale è un presupposto
irrinunciabile per essere iniziati alla preghiera comunitaria e alla vita di
fraternità.
4. Sia adottata una pedagogia di stile francescano e rispondente alla mentalità
dell'ambiente.
La Professione o Promessa di vita evangelica
Art. 41
(Reg.23) 1.Il candidato, terminato il tempo di formazione iniziale, fa
richiesta di emettere la Professione al Ministro della Fraternità locale. Il
Consiglio di Fraternità, udito il Maestro della formazione e l'Assistente,
decide mediante votazione segreta sull'ammissione alla Professione e ne dà risposta
al candidato e annunzio alla Fraternità.
2. Condizioni per la Professione o Promessa di vita evangelica sono:
-- il compimento dell'età stabilita dagli Statuti nazionali;
-- la partecipazione attiva alla formazione iniziale per almeno un anno;
-- il consenso del Consiglio della Fraternità locale.
Ove si ritenga opportuno prolungare il tempo di formazione iniziale, esso non
venga prorogato per più di un anno oltre il tempo stabilito dallo Statuto
nazionale.
Art. 42
1. La Professione è l'atto ecclesiale solenne con il quale il candidato, memore
della chiamata ricevuta da Cristo, rinnova le promesse battesimali e afferma
pubblicamente il proprio impegno a vivere il Vangelo nel mondo secondo
l'esempio di Francesco e seguendo la Regola dell'OFS.
(Reg.23) 2. La Professione incorpora il candidato all'Ordine ed è di per sé un
impegno perpetuo. La Professione perpetua, per ragioni pedagogiche oggettive e
concrete, può essere preceduta da una Professione temporanea rinnovabile
annualmente. Il tempo totale della Professione temporanea non può superare i
tre anni [72] .
3. La Professione è ricevuta dal Ministro della Fraternità locale, o da un suo
delegato, a nome della Chiesa e dell'OFS. Il rito si svolga secondo le
disposizioni del Rituale [73].
3. La Professione non impegna unicamente i professi verso la Fraternità, bensì
allo stesso modo impegna la Fraternità a prendersi cura del loro benessere
umano e religioso.
4. L'atto di Professione viene registrato e conservato nell'archivio della
Fraternità.
Art. 43
Gli Statuti nazionali stabiliscono:
(Reg.23) -- l'età minima per la Professione, che non potrà essere comunque
inferiore a 18 anni compiuti;
-- il segno distintivo di appartenenza all'Ordine (il « TAU » o altro simbolo
francescano).
Formazione permanente
Art. 44
1. Iniziata nelle tappe precedenti, la formazione dei fratelli si attua in modo
permanente e continuo. Essa va intesa come aiuto alla conversione di ciascuno
[74] e di tutti e all'adempimento della propria missione nella Chiesa e nella
società.
2. La Fraternità ha il dovere di dedicare speciale attenzione alla formazione
dei neo-professi e dei professi temporanei, per far maturare la loro vocazione
e far radicare il senso di appartenenza.
3. La formazione permanente, anche mediante corsi, incontri, scambio di
esperienze, ha lo scopo di aiutare tutti i fratelli: (Reg.4) -- ad ascoltare e
meditare la Parola di Dio,«passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al
Vangelo»;
-- a riflettere, illuminati dalla fede e aiutati dai documenti del Magistero,
sugli avvenimenti della Chiesa e della società prendendo, conseguentemente,
delle posizioni coerenti;
-- ad attualizzare e approfondire la vocazione francescana studiando gli
scritti di San Francesco, Santa Chiara e di autori francescani.
Promozione vocazionale
Art. 45
1. La promozione di vocazione all'Ordine è un dovere di tutti i fratelli ed è
segno della vitalità delle Fraternità stesse. I fratelli, convinti della
validità della forma francescana di vita, pregano Dio che conceda la grazia
della vocazione francescana a nuovi membri.
2. Sebbene niente possa sostituire la testimonianza di ciascuno e delle
Fraternità, i Consigli debbono adottare mezzi opportuni per promuovere la
vocazione secolare francescana.
TITOLO III
LA FRATERNITÀ AI VARI LIVELLI
La Fraternità locale
Art. 46
(Reg.22) 1. L'erezione canonica della Fraternità locale spetta al competente
Superiore maggiore religioso a richiesta dei fratelli interessati, previa
consultazione e con la collaborazione del Consiglio di livello superiore, con
il quale la nuova Fraternità sarà in relazione secondo lo Statuto nazionale.
È necessario il consenso scritto dell'Ordinario del luogo per l'erezione
canonica di una Fraternità, fuori dalle case o chiese dei religiosi francescani
del Primo Ordine o del TOR [75] . 2. Per l'erezione valida di una Fraternità
locale si richiedono almeno cinque membri professi perpetui. L'ammissione e la
Professione di questi primi fratelli saranno ricevute dal Consiglio di altra
Fraternità locale o dal Consiglio di livello superiore, che nei modi idonei ne
avrà curato la formazione. Gli atti di ammissione e Professione e il decreto di
erezione vengono conservati nell'archivio della Fraternità, inviandone copia al
Consiglio di livello superiore.
3. Se in una nazione non ci sono ancora Fraternità dell'OFS, spetta alla
Presidenza del CIOFS provvedere in merito.
Art. 47
(Reg.22) 1. Ogni Fraternità locale, cellula prima dell'unico OFS, è affidata
alla cura pastorale dell'Ordine religioso francescano che l'ha canonicamente
eretta.
2. Una Fraternità locale può passare alla cura pastorale di altro Ordine
religioso francescano con le modalità previste dagli Statuti nazionali.
Art. 48
1. In caso di cessazione di una Fraternità, i beni patrimoniali della stessa,
la biblioteca e l'archivio sono acquisiti dalla Fraternità di livello
immediatamente superiore.
2. In caso di reviviscenza secondo le leggi canoniche, la Fraternità riprenderà
gli eventuali beni residui, la propria biblioteca e l'archivio.
Il Consiglio della Fraternità
Art. 49
1. Il Consiglio della Fraternità locale è formato dai seguenti uffici:
Ministro, Vice Ministro, Segretario, Tesoriere e Maestro della formazione. Secondo
le esigenze di ciascuna Fraternità, possono aggiungersi altri uffici. Fa parte
di diritto del Consiglio l'Assistente spirituale della Fraternità [76].
2. La Fraternità, riunita in Assemblea o Capitolo, tratta gli argomenti che
interessano la sua vita e organizzazione. Ogni tre anni, in Assemblea o
Capitolo elettivo, elegge il Ministro e il Consiglio secondo le norme previste
nelle Costituzioni e negli Statuti.
Art. 50
1. Spetta al Consiglio della Fraternità locale: -- promuovere le iniziative
necessarie per favorire la vita fraterna, per incrementare la formazione umana,
cristiana e francescana dei suoi membri, per sostenerli nella loro
testimonianza e nell'impegno nel mondo;
-- fare scelte concrete e coraggiose, adeguate alla situazione della
Fraternità, tra le molteplici attività possibili nel campo apostolico.
2. Sono, inoltre, compiti del Consiglio:
a.decidere l'accettazione e l'ammissione alla Professione dei nuovi fratelli
[77];
b.stabilire un fraterno dialogo con i membri che si trovano in difficoltà
particolari e adottare conseguenti provvedimenti;
c.accogliere la domanda di ritiro e decidere la sospensione di un membro dalla
Fraternità;
d.decidere la costituzione di sezioni o gruppi, in conformità alle Costituzioni
e agli Statuti;
e.decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale,
deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari
economici della Fraternità;
f.conferire incarichi ai Consiglieri e agli altri professi;
g.richiedere religiosi idonei e preparati come Assistenti ai competenti
Superiori del Primo Ordine e del TOR;
h.adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per
raggiungere i propri scopi.
Gli uffici nella Fraternità
Art. 51
1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida
della Fraternità, spetta al Ministro, che è il primo responsabile della
Fraternità, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni
della Fraternità e del Consiglio, che informerà del suo operato.
2. Il Ministro, inoltre, ha il compito di:
a.convocare, presiedere e dirigere le riunioni della Fraternità e del
Consiglio; convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo della Fraternità,
sentito il Consiglio sulla formalità della convocazione;
b.preparare la relazione annuale da inviare al Consiglio di livello superiore,
previa approvazione del Consiglio della Fraternità;
c.rappresentare la Fraternità in tutte le sue relazioni con le autorità
ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità acquisti la personalità giuridica
nell'ordinamento civile, il Ministro ne assume, ove possibile, la rappresentanza
legale;
d.chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale e la visita
fraterna almeno una volta nel triennio;
e.porre in essere gli atti che le Costituzioni riferiscono alla sua competenza.
Art. 52
1. Il Vice Ministro ha il compito di:
a.collaborare con il Ministro in spirito fraterno ed affiancarlo nello
svolgimento dei compiti che gli sono propri;
b.esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio e/o
dall'Assemblea o Capitolo;
c.sostituire il Ministro nelle sue competenze e responsabilità, in caso di
assenza o impedimento temporaneo;
d.assumere le funzioni di Ministro quando l'ufficio rimanga vacante [78].
2. Il Segretario ha il compito di:
a.redigere gli atti ufficiali della Fraternità e del Consiglio e curarne
l'invio ai rispettivi destinatari;
b.curare l'aggiornamento e la tenuta dell'archivio e dei registri annotandovi
le accettazioni, le Professioni, i decessi, i ritiri e i trasferimenti della
Fraternità [79];
c.provvedere alla comunicazione dei fatti più rilevanti ai vari livelli e, se
opportuno, alla divulgazione tramite i mass media.
3. Il Maestro della formazione ha il compito di:
a.coordinare, con l'aiuto degli altri membri del Consiglio, le attività
formative della Fraternità;
b.istruire e animare gli aspiranti in tempo di iniziazione, i candidati in
tempo di formazione iniziale ed i neo-professi;
c.informare il Consiglio della Fraternità, prima della Professione, sulla
idoneità del candidato per impegnarsi a vivere secondo la Regola.
4. Il Tesoriere, o economo, ha il compito di:
a.custodire diligentemente i contributi ricevuti, annotando nell'apposito
registro le singole entrate, la data in cui gli sono state consegnate e il nome
dell'offerente, o di chi le ha raccolte;
b.annotare nel medesimo registro le voci relative alle spese, specificandone la
data e la destinazione, in conformità alle indicazioni del Consiglio della
Fraternità;
c.rendere conto della sua amministrazione all'Assemblea e al Consiglio della
Fraternità a norma dello Statuto nazionale.
5. Le disposizioni riguardanti le competenze del Vice Ministro, del Segretario
e del Tesoriere valgono, con gli opportuni adattamenti, a tutti i livelli.
Partecipazione alla vita di Fraternità
Art. 53
(Reg.24) 1. La Fraternità deve offrire ai propri membri occasioni di incontro e
di collaborazione attraverso riunioni, da tenere con la maggiore frequenza
consentita dalle situazioni ambientali e con il coinvolgimento di tutti.
(Reg.8) 2. La Fraternità si riunisca periodicamente anche come comunità ecclesiale
per celebrare l'Eucaristia in un clima che rinsaldi il vincolo fraterno e
caratterizzi l'identità della Famiglia Francescana. Dove non sia possibile la
celebrazione particolare, si partecipi a quella della più larga comunità
ecclesiale.
3. L'inserimento in una Fraternità locale e la partecipazione alla vita di
fraternità è essenziale per l'appartenenza all'OFS. Opportune iniziative
dovranno essere adottate, secondo gli orientamenti degli Statuti nazionali, per
mantenere uniti alla Fraternità i fratelli che - per validi motivi di salute,
di famiglia, di lavoro o di distanza - siano impediti a partecipare attivamente
alla vita comunitaria.
4. La Fraternità ricorda con gratitudine i fratelli defunti, e prosegue la
comunione con loro nella preghiera e nell'Eucaristia.
5. Gli Statuti nazionali possono prevedere forme particolari di adesione alla
Fraternità per coloro che, senza appartenere all'OFS, vogliono condividerne la
vita e l'attività.
Art. 54
1. Nel caso in cui la Fraternità di qualsiasi livello disponga di un patrimonio
mobiliare o immobiliare, dovranno essere promosse, in conformità degli Statuti
nazionali, le iniziative necessarie affinché la Fraternità stessa acquisti la
personalità giuridica civile.
2. Gli Statuti nazionali, in base alla rispettiva legislazione civile, devono
stabilire precisi criteri per le finalità della persona giuridica, per
l'amministrazione dei beni e i relativi controlli interni; devono anche
contenere indicazioni perché l'atto costitutivo disponga in merito alla devoluzione
del suo patrimonio nel caso di estinzione della persona giuridica.
3. Gli Statuti nazionali devono stabilire, altresì, precisi criteri affinché,
nelle Fraternità locali che hanno beni patrimoniali o li amministrano, il
rispettivo Consiglio, prima della fine del suo mandato, faccia verificare da
persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori
dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della
Fraternità.
Trasferimento
Art. 55
Se un fratello, per una qualsiasi ragionevole causa, desidera passare ad altra
Fraternità, previa informazione al Consiglio della Fraternità alla quale
appartiene, ne fa domanda motivata al Ministro della Fraternità alla quale
vuole essere aggregato. Il Consiglio di quest'ultima decide dopo aver acquisito
per iscritto dalla Fraternità di provenienza le informazioni necessarie.
Provvedimenti temporanei
Art. 56
(Reg.23) 1. I fratelli che si trovino in difficoltà possono chiedere, con atto
formale, il ritiro temporaneo dalla Fraternità. Il Consiglio valuterà la
richiesta, con carità e prudenza, dopo un dialogo fraterno del Ministro e
dell'Assistente con l'interessato. Se le motivazioni appaiono fondate, dopo un
tempo per consentire un ripensamento al fratello in difficoltà, il Consiglio
accoglie la sua domanda.
2. Le ripetute e prolungate inadempienze agli obblighi derivanti dalla vita di
Fraternità e gli altri comportamenti in grave contrasto con la Regola devono
essere trattati dal Consiglio in dialogo con il fratello inadempiente. Solo in
caso di ostinazione o recidiva, il Consiglio può decidere, con votazione
segreta, la sospensione, comunicandola per iscritto all'interessato.
3. Il ritiro volontario o il provvedimento di sospensione deve essere annotato
nei registri della Fraternità. Comporta l'esclusione dalle riunioni e attività
della Fraternità, compreso il diritto di voce attiva e passiva, ferma restando
l'appartenenza all'Ordine.
Art. 57
1. Il francescano secolare, in caso di ritiro volontario o di sospensione dalla
Fraternità, può chiedere di esservi riammesso rivolgendo apposita domanda
scritta al Ministro.
2. Il Consiglio, esaminate le ragioni addotte dall'interessato, valuta se
possono ritenersi superati i motivi che avevano determinato il ritiro o la sospensione
e, in caso affermativo, lo riammette, annotando la decisione negli atti della
Fraternità.
Provvedimenti definitivi
Art. 58
1. Il fratello che intenda ritirarsi definitivamente dall'Ordine, comunica per
iscritto la sua intenzione al Ministro della Fraternità. Il Ministro e
l'Assistente della Fraternità locale, con carità e prudenza, instaurano un
dialogo col fratello interessato, tenendone informato il Consiglio. Se il
fratello conferma per iscritto la sua decisione, il Consiglio ne prende atto, e
ne dà comunicazione per iscritto all'interessato. Il ritiro definitivo è
annotato nei registri della Fraternità e comunicato al Consiglio di livello
superiore.
2. In presenza di cause gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate, il
Ministro e l'Assistente della Fraternità locale, con carità e prudenza,
instaurano un dialogo col fratello interessato, tenendone informato il
Consiglio. Al fratello viene dato un tempo per la riflessione e il
discernimento, e gli si offre eventualmente un aiuto esterno e competente. Se
il tempo di riflessione trascorre senza esito, il Consiglio della Fraternità
chiede al Consiglio di livello superiore di dimettere il fratello dall'Ordine. Tale
richiesta dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione relativa al
caso.
Il Consiglio di livello superiore emetterà il decreto di dimissione, dopo aver
esaminato collegialmente la richiesta con la relativa documentazione e
verificata l'osservanza delle norme del Diritto e delle Costituzioni.
3. Il fratello che pubblicamente abbandona la fede, viene meno alla comunione
ecclesiale o a cui viene irrogata o dichiarata la sanzione della scomunica, per
il fatto stesso decade dall'Ordine. Ciò non esonera il Consiglio della
Fraternità locale di instaurare un dialogo con l'interessato e offrirgli
fraterno aiuto. Il Consiglio di livello superiore, su richiesta del Consiglio
della Fraternità locale, raccoglie le prove e constata ufficialmente l'avvenuta
decadenza dall'Ordine.
4. Il decreto di dimissione o di decadenza dall'Ordine, perché diventi
esecutivo, deve essere confermato dal Consiglio nazionale, cui sarà trasmessa
tutta la documentazione.
Art. 59
Chiunque si ritenga leso da un provvedimento adottato nei suoi confronti può
ricorrere entro tre mesi al Consiglio di livello superiore a quello che ha
adottato la decisione e, in successive istanze, agli ulteriori livelli fino
alla Presidenza del CIOFS e, in ultima istanza, alla Santa Sede [80].
Art. 60
Quanto si dice in queste Costituzioni a proposito delle Fraternità locali vale,
in quanto applicabile, anche per le Fraternità personali.
La Fraternità regionale
Art. 61
1. La Fraternità regionale è l'unione organica di tutte le Fraternità locali
esistenti in un territorio o che possono integrarsi in una unità naturale sia per
vicinanza geografica che per comuni problemi e realtà pastorali. Assicura il
collegamento tra le Fraternità locali e quella nazionale, nel rispetto
dell'unità dell'OFS e con l'integrazione collegiale degli Ordini religiosi
francescani che eventualmente curano l'assistenza spirituale nell'area.
2. La costituzione della Fraternità regionale spetta al Consiglio nazionale
secondo le Costituzioni e gli Statuti nazionali; ne siano informati i
competenti Superiori religiosi ai quali si dovrà chiedere l'assistenza
spirituale.
3. La Fraternità regionale:
-- è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro;
-- è regolata dallo Statuto nazionale e dal proprio Statuto;
-- ha una propria sede.
Art. 62
1. Il Consiglio regionale è composto secondo le norme dello Statuto nazionale e
del proprio Statuto. In seno al Consiglio regionale può essere costituita una
giunta esecutiva, con le attribuzioni conferitele dagli Statuti.
2. Il Consiglio regionale ha il compito di:
a. preparare la celebrazione del Capitolo elettivo;
b. promuovere, animare e coordinare, nell'ambito regionale, la vita e le
attività dell'OFS e il suo inserimento nella Chiesa particolare;
c. elaborare, secondo le indicazione del Consiglio nazionale e in
collaborazione con esso, il programma di lavoro dell'OFS nella regione e
curarne la divulgazione alle Fraternità locali;
d. trasmettere alle Fraternità locali le direttive del Consiglio nazionale e
della Chiesa particolare;
e. curare la formazione degli animatori;
f. offrire alle Fraternità locali attività di sostegno per le loro esigenze
formative e operative;
g. discutere e approvare la relazione annuale per il Consiglio nazionale;
h. decidere la visita fraterna alle Fraternità locali, anche se non richiesta,
quando le circostanze lo consigliano;
i. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale,
deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari
economici della Fraternità regionale;
l. prima della fine del suo mandato, far verificare da persona esperta, che non
sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della
Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità
regionale;
m. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per
raggiungere i propri scopi.
Art. 63
1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida
della Fraternità regionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile,
curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del
Consiglio, che informerà del suo operato.
2. Il Ministro regionale, inoltre, ha il compito di:
a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio regionale; convocare ogni
tre anni il Capitolo elettivo regionale, sentito il Consiglio sulle formalità
della convocazione;
b. presiedere e confermare le elezioni delle Fraternità locali, personalmente o
tramite un delegato membro del Consiglio regionale che non sia l'Assistente
spirituale;
c. effettuare la visita fraterna alle Fraternità locali, personalmente o
tramite un delegato, membro del Consiglio;
d. partecipare agli incontri indetti dal Consiglio nazionale;
e. rappresentare la Fraternità qualora essa acquisti personalità giuridica
nell'ordinamento civile;
f. preparare la relazione annuale per il Consiglio nazionale;
g. chiedere, almeno una volta nel triennio, con il consenso del Consiglio, la
visita pastorale e la visita fraterna.
Art. 64
Il Capitolo regionale è l'organo rappresentativo di tutte le Fraternità
esistenti nell'ambito di una Fraternità regionale, con potestà elettiva e
deliberativa.
Gli Statuti nazionali ne prevedono le formalità di convocazione, la
composizione, la periodicità e le competenze.
La Fraternità nazionale
Art. 65
1. La Fraternità nazionale è l'unione organica delle Fraternità locali
esistenti nel territorio di uno o più Stati, collegate e coordinate tra loro
tramite le Fraternità regionali, ove esistano.
2. E' compito della Presidenza del CIOFS la costituzione di nuove Fraternità
nazionali, su richiesta e in dialogo con i Consigli delle Fraternità
interessate. Siano informati i competenti Superiori religiosi, cui si chiederà
l'assistenza spirituale.
3. La Fraternità nazionale:
-- è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro;
-- è regolata dal proprio Statuto;
-- ha una propria sede.
Art. 66
1. Il Consiglio nazionale è composto secondo le norme dello Statuto nazionale. In
seno al Consiglio nazionale può essere costituita una giunta esecutiva, con le
attribuzioni conferitele dallo Statuto.
2. Il Consiglio nazionale ha il compito di:
a. preparare la celebrazione del Capitolo nazionale elettivo, secondo il
proprio Statuto;
b. far conoscere e promuovere, in tutto l'ambito della propria Fraternità
nazionale, la spiritualità francescana secolare;
c. decidere i programmi delle attività annuali a carattere nazionale;
d. ricercare, segnalare, pubblicare e diffondere gli strumenti necessari per la
formazione dei francescani secolari;
e. animare e coordinare le attività dei Consigli regionali;
f. mantenere il collegamento con la Presidenza del CIOFS;
g. assicurare la rappresentanza della Fraternità nazionale nel Consiglio
internazionale e farsi carico delle spese che essa comporta;
h. discutere e approvare la relazione annuale per la Presidenza del CIOFS;
i. curare la presenza dell'OFS negli organismi ecclesiali a livello nazionale;
l. decidere la visita fraterna ai Consigli delle Fraternità regionali e locali,
anche se non richiesta, quando le circostanze lo esigono;
m. decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale,
agli affari economici della Fraternità;
n. prima della fine del suo mandato, far verificare da persona esperta, che non
sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della
Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità
nazionale;
o. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per
raggiungere i propri scopi.
Art. 67
1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nella animazione e guida
della Fraternità nazionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile,
curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del
Consiglio, che informerà del suo operato.
2. Il Ministro nazionale inoltre ha il compito di:
a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio nazionale; convocare ogni
tre anni il Capitolo nazionale elettivo, sentito il Consiglio sulle formalità
della convocazione, secondo lo Statuto nazionale;
b. dirigere e coordinare con i Responsabili nazionali le attività operative a
livello nazionale;
c. riferire sulla vita e sull'attività dell'OFS del proprio Paese al Consiglio
e al Capitolo nazionale;
d. rappresentare la Fraternità nazionale nei confronti delle autorità
ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità nazionale abbia personalità
giuridica civile spetta al Ministro la rappresentanza legale;
e. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli regionali, personalmente o
tramite un delegato membro del Consiglio nazionale che non sia l'Assistente
spirituale;
f. effettuare la visita fraterna ai Consigli regionali, personalmente o tramite
un delegato, membro del Consiglio nazionale;
g. chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita fraterna e la visita
pastorale almeno una volta ogni sei anni.
Art. 68
1. Il Capitolo nazionale è l'organo rappresentativo delle Fraternità esistenti
nell'ambito di una Fraternità nazionale con potestà legislativa, deliberativa
ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare norme, in conformità
con la Regola e le Costituzioni, valide nell'ambito nazionale. Gli Statuti
nazionali determinano la composizione, la periodicità, le competenze e il modo
di convocazione del Capitolo nazionale.
2. Gli Statuti nazionali possono contemplare altre forme di riunioni e di
assemblee per promuovere la vita e l'apostolato a livello nazionale.
La Fraternità internazionale
Art. 69
1. La Fraternità internazionale è costituita dall'unione organica di tutte le
Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo. Essa si identifica con
l'insieme dell'OFS. Ha propria personalità giuridica nella Chiesa. Si organizza
e opera in conformità con le Costituzioni e il proprio Statuto.
2.La Fraternità internazionale è animata e guidata dal Consiglio Internazionale
OFS (CIOFS), con sede in Roma (Italia),
dalla sua Presidenza e dal Ministro generale o Presidente internazionale.
Art. 70
1. Il Consiglio internazionale è composto dai seguenti membri, eletti a norma
delle Costituzioni e dello Statuto proprio:
-- fratelli professi dell'OFS;
-- rappresentanti della Gioventù Francescana.
Fanno parte, inoltre, del Consiglio internazionale i quattro Assistenti
generali.
2. In seno al Consiglio internazionale è costituita la Presidenza del CIOFS,
che ne costituisce parte integrante.
3. Il Consiglio internazionale riunito in Capitolo generale è il massimo organo
di governo dell'OFS, con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può
prendere decisioni legislative ed emanare norme in conformità con la Regola e
le Costituzioni.
4. Il Consiglio internazionale si riunisce ogni sei anni in Capitolo generale
elettivo, e almeno una volta tra due Capitoli generali elettivi, secondo le
norme stabilite dalle Costituzioni e dallo Statuto internazionale.
Art. 71
1. Finalità e compiti del Consiglio internazionale sono:
a. promuovere e sostenere la vita evangelica secondo lo spirito di San
Francesco d'Assisi, nella condizione secolare dei fedeli viventi nel mondo
intero;
b. consolidare il senso di unità dell'OFS nel rispetto del pluralismo delle
persone e dei gruppi, nonché rafforzare il vincolo di comunione, di
collaborazione, di condivisione tra le Fraternità nazionali;
c. armonizzare, secondo l'indole originaria dell'OFS, le sane tradizioni con
l'aggiornamento in campo teologico, pastorale e legislativo, in vista di una
specifica formazione evangelica francescana;
d. contribuire, in linea con la tradizione dell'OFS, alla diffusione delle idee
e delle iniziative che valgono a favorire la disponibilità dei francescani
secolari nella vita della Chiesa e della società;
e. determinare gli orientamenti e stabilire le priorità per l'operato della sua
Presidenza;
f. interpretare le Costituzioni secondo quanto previsto nell'articolo 5,2.
2. Lo Statuto internazionale specifica la composizione del Consiglio
internazionale e il modo di convocare le sue riunioni.
Art. 72
1. La Presidenza del CIOFS è composta da:
-- il Ministro generale;
-- il Vice Ministro;
-- i Consiglieri di Presidenza;
-- un membro della Gioventù Francescana;
-- gli Assistenti generali dell'OFS.
2. Consiglieri di Presidenza vengono eletti a norma dello Statuto
internazionale che ne determina il numero e le aree da rappresentare.
Art. 73
Doveri e compiti della Presidenza del CIOFS sono:
a. far applicare le decisioni e gli orientamenti del Capitolo generale;
b. coordinare, animare e guidare l'OFS sul piano internazionale, per rendere
operante l'interdipendenza e la reciprocità dell'OFS ai vari livelli di
Fraternità;
c. intervenire con spirito di servizio, secondo le circostanze, per portare
aiuto fraterno nel chiarimento e nella risoluzione di gravi e urgenti problemi
dell'OFS, informando il Consiglio nazionale interessato e il Capitolo generale
successivo;
d. rafforzare, a livello mondiale, i reciproci rapporti di collaborazione tra
l'OFS e le altre componenti della Famiglia Francescana;
e. organizzare, a norma dello Statuto internazionale, delle riunioni o
assemblee per promuovere la vita e l'apostolato dell'OFS a livello
internazionale;
f. collaborare con le Organizzazioni e Associazioni che sostengono gli stessi
valori;
g. adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per
raggiungere le proprie finalità.
Art. 74
1. Ferma restando la corresponsabilità della Presidenza del CIOFS, spetta al
Ministro generale, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in
pratica le decisioni e gli orientamenti del Capitolo generale e della
Presidenza, che informerà del suo operato.
2. Il Ministro generale, inoltre, ha il compito di:
a. convocare e presiedere le riunioni della Presidenza secondo il proprio
Statuto;
b. convocare, con il consenso della Presidenza, e presiedere le riunioni del
Capitolo generale;
c. essere segno visibile ed effettivo della comunione e della reciprocità
vitale tra l'OFS e i Ministri generali del Primo Ordine Francescano e del TOR,
presso i quali rappresenta l'OFS, e curare il collegamento con la Conferenza
degli Assistenti generali;
d. rappresentare l'OFS a livello mondiale dinanzi alle autorità ecclesiastiche
e civili. Quando la Fraternità internazionale abbia personalità giuridica
civile spetta al Ministro la rappresentanza legale; e. effettuare la visita
fraterna ai Consigli nazionali personalmente o mediante un delegato;
f. presiedere e confermare le elezioni dei Consigli nazionali personalmente o
tramite un delegato;
g. chiedere, con il consenso della Presidenza, la visita pastorale alla
Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR;
h. intervenire nei casi urgenti, informandone la Presidenza;
i. firmare i documenti ufficiali della Fraternità internazionale;
l. esercitare, con il consenso della Presidenza ed unitamente ad un altro
Consigliere di Presidenza designato dalla medesima, i diritti patrimoniali
propri della Fraternità internazionale;
m. prima di ogni Capitolo generale, far verificare la situazione finanziaria e
patrimoniale della Fraternità internazionale da un contabile qualificato, non
coinvolto nella gestione economica e finanziaria della Presidenza.
Art. 75
I compiti specifici dei Consiglieri internazionali sono determinati dallo
Statuto internazionale.
TITOLO IV
ELEZIONE AGLI UFFICI E CESSAZIONE
Elezioni
Art. 76
1. Le elezioni ai vari livelli si terranno a norma del diritto della Chiesa
[81] e delle Costituzioni. La convocazione sia fatta con anticipo di almeno un
mese, indicando il luogo, il giorno e l'ora della elezione.
2. L'Assemblea elettiva, o Capitolo, sarà presieduta dal Ministro di livello
immediatamente superiore o da un suo delegato, il quale conferma l'elezione.
Il Ministro o il delegato non può presiedere le elezioni nella propria
Fraternità locale né le elezioni del Consiglio di altro livello, di cui sia
membro.
Sia presente l'Assistente spirituale di livello immediatamente superiore o un
suo delegato, come testimone della comunione con il Primo Ordine e con il TOR.
Un rappresentante della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del
TOR presiede e conferma le elezioni della Presidenza del CIOFS.
3. Il Presidente del Capitolo e l'Assistente di livello superiore non hanno
diritto di voto.
4. Il Presidente del Capitolo designa, tra i membri del Capitolo, un segretario
e due scrutatori.
Art. 77
1. Nella Fraternità locale hanno voce attiva, cioè possono eleggere, e passiva,
cioè possono essere eletti, i professi perpetui della Fraternità medesima. Hanno
voce solo attiva i professi temporanei.
2. Negli altri livelli hanno voce attiva: i membri secolari del Consiglio
uscente, i rappresentanti del livello immediatamente inferiore e della Gioventù
Francescana, se sono professi. Compete agli Statuti particolari stabilire norme
più concrete in applicazione della norma precedente, avendo cura di assicurare
la più ampia base elettiva. Hanno voce passiva i francescani secolari professi
perpetui dell'ambito corrispondente.
3. Gli Statuti nazionali e quello internazionale, ciascuno per il rispettivo
ambito, possono stabilire requisiti oggettivi per poter essere eletti ai
diversi uffici.
4. Per procedere validamente alla celebrazione del Capitolo elettivo, si
richiede almeno la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto. Per
il livello locale, gli Statuti nazionali possono disporre diversamente.
Art. 78
1. Per le elezioni del Ministro si richiede la maggioranza assoluta dei voti
dei presenti, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti
o, se sono più di due, fra i due candidati più anziani di Professione; dopo il
terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano
di Professione.
2. Per le elezioni del Vice Ministro si proceda in uguale maniera.
3. Per l'elezione dei Consiglieri, dopo un primo scrutinio senza maggioranza
assoluta, è sufficiente in un secondo scrutinio la maggioranza relativa dei
voti dei presenti, espressi in segreto, salvo che gli Statuti particolari
chiedano una più larga maggioranza.
4. Il Segretario proclama il risultato delle elezioni; il Presidente, se tutto
si è svolto regolarmente e gli eletti hanno accettato l'incarico, conferma
l'elezione secondo il Rituale [82] .
Art. 79
1. Il Ministro e il Vice Ministro possono essere eletti per due trienni
consecutivi. Per la terza e ultima successiva e lezione all'ufficio di Ministro
e Vice Ministro sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti,
che deve ottenersi nel primo scrutinio.
2. Il Ministro uscente non può essere eletto Vice Ministro.
3. I Consiglieri possono essere eletti per più successivi trienni. A partire
dalla terza successiva elezione, sarà necessaria la maggioranza di 2/3 dei voti
dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.
4. Il Ministro generale, il Vice Ministro e i Consiglieri di Presidenza possono
essere eletti per solo due sessenni consecutivi.
5. Il Consiglio di livello superiore ha il diritto-dovere di invalidare le
elezioni e di indirle nuovamente in tutti i casi di inosservanza delle predette
norme.
Art. 80
Gli Statuti particolari possono contenere ulteriori disposizioni applicative in
materia di elezioni, purché non siano in contrasto con le Costituzioni.
Uffici vacanti
Art. 81
1. Quando l'ufficio di Ministro rimanga vacante per decesso, rinunzia o altro
impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro ne assume l'ufficio fino
al termine del mandato per il quale il Ministro era stato originariamente
eletto.
2. Vacante l'ufficio di Vice Ministro, uno dei Consiglieri viene eletto Vice
Ministro dal Consiglio della Fraternità, con validità fino al Capitolo
elettivo.
3. Vacante l'ufficio di Consigliere, il Consiglio procederà alla sua
sostituzione in conformità con gli Statuti propri, con validità fino al
Capitolo elettivo.
Uffici incompatibili
Art. 82
Sono incompatibili:
a. l'ufficio di Ministro di due livelli diversi;
b. gli uffici di Ministro, Vice Ministro, Segretario e Tesoriere nello stesso
livello.
Rinunzia all'ufficio
Art. 83
1. La rinunzia in Capitolo del Ministro di qualsiasi livello va accettata dal
Capitolo stesso.
La rinunzia del Ministro, fuori del Capitolo, va presentata al Consiglio. L'accettazione
della rinunzia deve essere confermata dal Ministro del livello superiore e, per
il Ministro generale, dalla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e
del TOR.
2. La rinunzia agli altri uffici è presentata al Ministro e al suo Consiglio,
cui compete l'accettazione della rinunzia.
Rimozione
Art. 84
1. In caso di inadempimento dei propri doveri da parte del Ministro, il
Consiglio interessato manifesta la sua preoccupazione in dialogo fraterno con
lui. Se non ne deriva un risultato positivo, il Consiglio informa il Consiglio
di livello superiore, al quale compete esaminare il caso e, se occorre,
mediante voto segreto, disporre la rimozione del Ministro.
2. Per causa grave, pubblica e comprovata, il Consiglio di livello superiore,
dopo un dialogo fraterno con l'interessato, può, mediante voto segreto,
disporre la rimozione di un Ministro di livello inferiore.
3. La rimozione dagli altri uffici del Consiglio, quando ci sia causa grave,
spetta al Consiglio a cui appartengono, disposta mediante voto segreto, dopo un
dialogo fraterno con l'interessato.
4. Contro la rimozione si può interporre ricorso sospensivo presso il Consiglio
di livello immediatamente superiore a quello che ha disposto la sanzione, nel
termine utile di 30 giorni [83] .
5. La rimozione del Ministro generale è di competenza della Conferenza dei
Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.
6. Un Consiglio di livello superiore, in caso di gravi inadempienze o
irregolarità da parte di un Ministro o di un Consiglio, disporrà la visita
fraterna al Consiglio interessato ed eventualmente solleciterà la visita
pastorale. Valuterà, con carità e prudenza, la situazione accertata e deciderà
i provvedimenti più confacenti al caso, inclusa l'eventuale rimozione del
Consiglio o dei Responsabili interessati.
TITOLO V
L'ASSISTENZA SPIRITUALE E PASTORALE DELL'OFS
Art. 85
1. Come parte integrante della Famiglia Francescana e chiamato a vivere il
carisma di Francesco nella dimensione secolare, l'OFS ha particolari, stretti
rapporti con il Primo Ordine e con il TOR [84] .
2. La cura spirituale e pastorale dell'OFS, affidata dalla Chiesa al Primo
Ordine Francescano e al TOR, è dovere anzitutto dei loro Ministri generali e
provinciali. Ad essi spetta « l'altius moderamen » di cui al can. 303. « L'altius
moderamen » mira a garantire la fedeltà dell'OFS al carisma francescano, la
comunione con la Chiesa e l'unione con la Famiglia Francescana, valori che
rappresentano per i francescani secolari un impegno di vita.
Art. 86
1. I Ministri generali e provinciali esercitano il loro ufficio riguardo
all'OFS mediante:
-- l'erezione delle Fraternità locali;
-- la visita pastorale;
-- l'assistenza spirituale alle Fraternità ai vari livelli.
Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un delegato.
2. Questo servizio dei Ministri religiosi integra ma non sostituisce quello dei
Consigli e dei Ministri secolari ai quali spetta la guida, il coordinamento e
l'animazione delle Fraternità ai vari livelli.
Art. 87
1. Per tutto ciò che riguarda l'insieme dell'OFS « l'altius moderamen » deve
essere esercitato dai Ministri generali collegialmente.
2. Spetta in particolare alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine
e del TOR:
-- curare i rapporti con la Santa Sede per quanto concerne l'approvazione dei
documenti legislativi o liturgici, la cui approvazione sia competenza della
Santa Sede;
-- visitare la Presidenza del CIOFS;
-- confermare l'elezione della Presidenza del CIOFS.
Ciascun Ministro generale, nell'ambito del proprio Ordine, cura
l'interessamento dei religiosi e la loro preparazione per il servizio all'OFS,
secondo le rispettive Costituzioni e le Costituzioni dell'OFS.
Art. 88
1. I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori, nell'ambito della
propria giurisdizione, assicurano l'assistenza spirituale alle Fraternità
locali affidate alla giurisdizione. Curano l'interessamento dei propri
religiosi all'OFS e provvedono che siano deputate persone idonee e preparate al
ministero dell'assistenza spirituale.
2. Spetta in particolare ai Superiori maggiori, in nome della propria
giurisdizione:
a. erigere canonicamente nuove Fraternità locali, assicurando ad esse
l'assistenza spirituale;
b. animare spiritualmente e visitare le Fraternità locali assistite dalla propria
giurisdizione;
c. tenersi informati sull'assistenza spirituale prestata all'OFS.
3. I Superiori maggiori sono responsabili per l'assistenza spirituale delle
Fraternità locali che hanno erette.
4. I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano
il modo più adeguato di assicurare l'assistenza spirituale alle Fraternità
locali che, per cause superiori, ne fossero rimaste sprovviste.
5. I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano
il modo più adeguato di svolgere collegialmente il loro ufficio alle Fraternità
regionali e nazionali dell'OFS.
Art. 89
1. In virtù della reciprocità vitale tra religiosi e secolari della Famiglia
Francescana e delle responsabilità dei Superiori maggiori, alle Fraternità
dell'OFS a tutti i livelli deve essere assicurata l'assistenza spirituale come
elemento fondamentale di comunione.
2. L'Assistente spirituale è la persona designata dal Superiore maggiore
competente per lo svolgimento di questo servizio verso una Fraternità
determinata dell'OFS.
3. Per essere testimone della spiritualità francescana e dell'affetto fraterno
dei religiosi verso i francescani secolari e vincolo di comu-nione tra il suo
Ordine e l'OFS, l'Assistente spirituale sia un religioso francescano,
appartenente al Primo Ordine o al TOR.
4. Quando non è possibile dare alla Fraternità un tale Assistente spirituale,
il Superiore maggiore competente può affidare il servizio dell'assistenza
spirituale a:
a. religiosi o religiose appartenenti ad altri Istituti francescani;
b. chierici diocesani o altre persone, specificamente preparate per questo
servizio, appartenenti all'OFS;
c. altri chierici diocesani o religiosi non francescani.
5. L'autorizzazione previa del Superiore o dell'Ordinario del luogo, qualora
necessaria, non toglie la responsabilità del Superiore maggiore francescano per
la qualità del servizio pastorale e dell'assistenza spirituale.
Art. 90
1. È compito precipuo dell'Assistente comunicare la spiritualità francescana e
cooperare alla formazione iniziale e permanente dei fratelli.
2. L'Assistente spirituale è membro di diritto, con voto, del Consiglio della
Fraternità a cui presta l'assistenza e collabora con esso in tutte le attività.
Non esercita il diritto di voto nelle questioni economiche.
3. In particolare:
a. gli Assistenti generali prestano il loro servizio alla Presidenza del CIOFS,
formano una Conferenza e curano collegialmente l'assistenza spirituale all'OFS
nel suo insieme;
b. gli Assistenti nazionali prestano il loro servizio al Consiglio nazionale e
curano l'assistenza spirituale all'OFS in tutto il territorio della Fraternità
nazionale e il coordinamento, a livello nazionale, degli Assistenti regionali. Se
sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
c. gli Assistenti regionali prestano il loro servizio al Consiglio regionale e
curano l'assistenza spirituale alla Fraternità regionale. Se sono più di uno,
formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
d. gli Assistenti locali prestano il loro servizio alla Fraternità locale e al
suo Consiglio.
Art. 91
1. Il Consiglio di Fraternità ad ogni livello chiede Assistenti idonei e
preparati ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR.
2. In particolare:
a. la Presidenza del CIOFS chiede l'Assistente generale al rispettivo Ministro
generale;
b. il Consiglio nazionale chiede l'Assistente nazionale al Superiore maggiore,
indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio
della Fraternità nazionale;
c. il Consiglio regionale chiede l'Assistente al Superiore maggiore, indicato
collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della
Fraternità regionale;
d. il Consiglio locale chiede l'Assistente al Superiore maggiore della giurisdizione
che ha la responsabilità per l'assistenza.
3. Il Superiore maggiore competente, sentito il Consiglio della Fraternità
interessata, nomina l'Assistente a norma elle presenti Costituzioni e dello
Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'Ordine Francescano
Secolare.
TITOLO VI
LA VISITA FRATERNA E LA VISITA PASTORALE
Art. 92
(Reg.26) 1. Scopo della visita, sia fraterna che pastorale, è quello di
ravvivare lo spirito evangelico francescano, assicurare la fedeltà al carisma e
alla Regola, offrire aiuto alla vita di fraternità, rinsaldare il vincolo
dell'unità dell'Ordine e promuovere il suo più efficace inserimento nella
Famiglia Francescana e nella Chiesa.
2. Le richieste della visita, sia fraterna che pastorale, vengono fatte, con il
consenso del rispettivo Consiglio:
a. dal Ministro della Fraternità locale e regionale, almeno ogni tre anni, al
Consiglio del livello immediatamente superiore e alla rispettiva Conferenza
degli Assistenti spirituali;
b. dal Ministro nazionale, almeno ogni sei anni, alla Presidenza del CIOFS e
alla Conferenza degli Assistenti generali;
c. dal Ministro generale, almeno ogni sei anni, alla Conferenza dei Ministri
generali.
3. Per cause urgenti e gravi, ovvero in caso di inadempimento del Ministro e
del Consiglio a farne richiesta, la visita fraterna e pastorale possono essere
effettuate per iniziativa del Consiglio e della Conferenza degli Assistenti
spirituali, rispettivamente competenti.
Art. 93
1. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli ai vari livelli il
visitatore verificherà la vitalità evangelica e apostolica, l'osservanza della
Regola e delle Costituzioni, l'inserimento delle Fraternità nell'Ordine e nella
Chiesa.
2. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli dei vari livelli, il
Visitatore comunicherà tempestivamente al Consiglio interessato l'oggetto e il
programma della visita. Prenderà visione dei registri e degli atti, compresi
quelli relativi alle precedenti visite, all'elezione del Consiglio e
all'amministrazione dei beni.
Stenderà una relazione della visita effettuata, annotandola agli atti
nell'apposito registro della Fraternità visitata, e la porterà a conoscenza del
Consiglio del livello che ha effettuato la visita.
3. Nella visita alla Fraternità locale, il Visitatore s'incontrerà con l'intera
Fraternità e con i gruppi e sezioni in cui essa si articola. Darà particolare
attenzione ai fratelli in formazione e a quei fratelli che dovessero richiedere
un incontro personale. Procederà, ove occorra, alla correzione fraterna delle
manchevolezze che dovesse riscontrare.
4. I due Visitatori, secolare e religioso, possono, se ciò giova al servizio
della Fraternità, effettuare simultaneamente la visita, concordandone
previamente il programma nel modo più consono alla missione di ciascuno di
loro.
5. La visita fraterna e pastorale, effettuata dal livello immediatamente
superiore, non impedisce che la Fraternità visitata mantenga il diritto a
ricorrere al Consiglio o alla Conferenza degli Assistenti spirituali di livello
più elevato.
La visita fraterna
Art. 94
1. La visita fraterna è un momento di comunione, espressione del servizio e
dell'interessamento concreto dei Responsabili secolari ai vari livelli perché
la Fraternità cresca e sia fedele alla sua vocazione [85].
2. Tra le diverse iniziative per raggiungere lo scopo della visita, il
Visitatore dedicherà particolare attenzione:
-- alla validità della formazione, iniziale e permanente;
-- ai rapporti intrattenuti con altre Fraternità ai vari livelli, con i giovani
francescani e con tutta la Famiglia Francescana;
-- all'osservanza delle direttive e degli orientamenti del CIOFS e degli altri
Consigli;
-- alla presenza nella Chiesa particolare.
3. Il Visitatore prenderà visione del rendiconto della precedente verifica sulla
gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, verificherà il registro
della cassa ed ogni documento attinente alla situazione patrimoniale della
Fraternità e l'eventuale condizione di persona giuridica nell'ordinamento
civile, ivi compresi gli aspetti fiscali. Nell'assenza della verifica dovuta
sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, il Visitatore potrà, a
spese della Fraternità visitata, commissionare tale verifica a persona esperta
che non sia membro del Consiglio interessato. Ove lo ritenga opportuno, per
questi aspetti il Visitatore potrà farsi assistere da persona competente.
4. Il Visitatore verificherà gli atti della elezione del Consiglio, vaglierà la
qualità del servizio offerto alla Fraternità dal Ministro e dagli altri Responsabili
e studierà con loro la soluzione di eventuali problemi.
Qualora dovesse riscontrare che, per qualsiasi motivo, il loro servizio non è
svolto in modo adeguato alle esigenze della Fraternità, il Visitatore
promuoverà le opportune iniziative, tenuto conto, in particolari circostanze,
di quanto disposto sulla rinunzia e rimozione dagli uffici [86].
5. Il Visitatore non può effettuare la visita alla propria Fraternità locale né
al Consiglio di altro livello di cui sia membro.
La visita pastorale
Art. 95
1. La visita pastorale è un momento privilegiato di comunione con il Primo
Ordine e il TOR. Essa è effettuata anche in nome della Chiesa [43] e serve a
garantire e promuovere l'osservanza della Regola e delle Costituzioni e la
fedeltà al carisma francescano. Si svolgerà nel rispetto della organizzazione e
del diritto proprio dell'OFS.
2. Il Visitatore, verificata l'erezione canonica della Fraternità, si
interesserà dei rapporti tra la Fraternità e il suo Assistente spirituale e la
Chiesa particolare e incontrerà i pastori (Vescovo, parroco), quando ciò sia
opportuno per favorire la comunione e il servizio all'edificazione della
Chiesa.
3. Promuoverà la collaborazione e il senso di corresponsabilità tra i
Responsabili secolari e gli Assistenti spirituali. Dovrà verificare la qualità
dell'assistenza spirituale che si dà alla Fraternità visitata, incoraggiare gli
Assistenti spirituali nel loro servizio e promuovere la loro permanente
formazione spirituale e pastorale.
4. Dedicherà particolare attenzione ai programmi, metodi ed esperienze
formative, alla vita liturgica e di preghiera e alle attività apostoliche della
Fraternità.
TITOLO VII
LA GIOVENTÙ FRANCESCANA
Art. 96
1. L'OFS, in forza della sua stessa vocazione, deve essere pronto a partecipare
la sua esperienza di vita evangelica ai giovani che si sentono attirati da San
Francesco d'Assisi e a cercare i mezzi di presentarla loro adeguatamente.
2. La Gioventù Francescana (Gi.Fra.), come è intesa da queste Costituzioni e
per la quale l'OFS si considera particolarmente responsabile, è formata da quei
giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare in fraternità
l'esperienza della vita cristiana, alla luce del messaggio di San Francesco
d'Assisi, approfondendo la propria vocazione nell'ambito dell'Ordine
Francescano Secolare.
3. I membri della Gi.Fra. considerano la Regola dell'OFS come documento di
ispirazione per la crescita della propria vocazione cristiana e francescana,
sia singolarmente che in gruppo. Dopo un congruo periodo di formazione, almeno
di un anno, confermano questa opzione con un impegno personale dinanzi a Dio e
in presenza dei fratelli.
4. I membri della Gi.Fra. che desiderano appartenere all'OFS si attengano a
quanto previsto nella Regola, nelle Costituzioni e nel Rituale dell'OFS.
5. La Gi.Fra. ha una specifica organizzazione e metodi di formazione e
pedagogici adeguati ai bisogni del mondo giovanile, secondo le realtà esistenti
nei diversi Paesi. Lo Statuto nazionale della Gi.Fra. deve essere approvato dal
rispettivo Consiglio nazionale dell'OFS o, nella sua mancanza, dalla Presidenza
del CIOFS.
6. La Gi.Fra., come componente della Famiglia Francescana, richiede ai
Responsabili secolari e ai Superiori religiosi competenti, rispettivamente,
animazione fraterna e assistenza spirituale.
Art. 97
1. Le Fraternità dell'OFS per mezzo di iniziative e dinamiche appropriate
promuovano la vocazione giovanile francescana. Curino la vitalità e
l'espansione delle Fraternità della Gi.Fra. e accompagnino i giovani nel loro
cammino di crescita umana e spirituale con proposte di attività e contenuti
tematici.
2. Le Fraternità dell'OFS s'impegnino a dare alle Fraternità della Gi.Fra. un
animatore fraterno, che insieme con l'Assistente spirituale e il Consiglio
della Gi.Fra. assicuri una formazione francescana secolare adeguata.
3. Per promuovere una stretta comunione con l'OFS, tutti i Responsabili della Gi.Fra.
al livello internazionale, e almeno due membri del Consiglio nazionale Gi.Fra.
siano giovani francescani secolari professi.
4. Un rappresentante della Gi.Fra., designato dal suo Consiglio, fa parte del
corrispondente Consiglio dell'OFS; un rappresentante dell'OFS, designato dal
proprio Consiglio, fa parte del Consiglio Gi.Fra. di pari livello. Il
rappresentante della Gi.Fra. ha voto nel Consiglio dell'OFS solo se è
francescano secolare professo.
5. I rappresentanti della Gi.Fra. nel Consiglio internazionale dell'OFS vengono
eletti a norma dello Statuto nazionale che ne determina anche il numero, le
Fraternità da rappresentare e le competenze.
TITOLO VIII
IN COMUNIONE CON LA FAMIGLIA FRANCESCANA E CON LA CHIESA
Art. 98
(Reg.1) 1. I francescani secolari cerchino di vivere in « comunione vitale
reciproca » con tutti i membri della Famiglia Francescana. Siano pronti a promuovere
iniziative comuni, o a parteciparvi, con i religiosi e le religiose del Primo,
Secondo e Terz'Ordine, con gli Istituti Secolari e con altri gruppi ecclesiali
laici che riconoscono Francesco come modello ed ispiratore, per collaborare a
diffondere il Vangelo, rimuovere le cause dell'emarginazione e servire la causa
della pace.
2. Devono coltivare particolarmente affetto, che si traduca in iniziative
concrete di fraterna comunione, verso le sorelle di vita contemplativa che,
come Santa Chiara di Assisi, rendono testimonianza nella Chiesa e nel mondo e
dalla cui mediazione attendono abbondanza di grazie per la Fraternità e per le
opere d'apostolato.
Art. 99
(Reg.6) 1. Come parte viva del Popolo di Dio e ispirandosi al Serafico Padre, i
secolari francescani, « uniti in piena comunione con il Papa e con i Vescovi »,
cerchino di conoscere e approfondire la dottrina proposta dal Magistero della
Chiesa attraverso i suoi documenti più significativi e siano attenti alla
presenza dello Spirito Santo che vivifica la fede e la carità del Popolo di Dio
[44] . Collaborino alle iniziative promosse dalla Santa Sede, in modo
particolare in quei campi in cui sono chiamati a lavorare in forza della
vocazione francescana secolare.
2. L'OFS, come associazione pubblica internazionale, è legato con un vincolo
particolare al Romano Pontefice da cui ha avuto l'approvazione della Regola e
la conferma della sua missione nella Chiesa e nel mondo.
Art. 100
1. La vocazione a « ricostruire » la Chiesa deve spingere i fratelli ad amare e
vivere sinceramente la comunione con la Chiesa particolare, in cui svolgono la
propria vocazione e realizzano il loro impegno apostolico, consapevoli che
nella diocesi è operante la Chiesa di Cristo [89].
2. I francescani secolari adempiano con dedizione i doveri a cui sono tenuti
nei confronti della Chiesa particolare; prestino aiuto alle attività di
apostolato e alle attività sociali esistenti nella diocesi [46] . In spirito di
servizio si rendano presenti come Fraternità OFS nella vita della diocesi,
pronti a collaborare con altri gruppi ecclesiali e a partecipare ai Consigli
pastorali.
3. La fedeltà al proprio carisma, francescano e secolare, e la testimonianza di
sincera e aperta fratellanza sono il loro principale servizio alla Chiesa, che
è comunità d'amore. Siano in essa riconosciuti per il loro « essere » dal quale
scaturisce la loro missione.
Art. 101
1. I francescani secolari collaborino con i Vescovi e ne seguano gli indirizzi
in quanto moderatori del ministero della Parola e della Liturgia e coordinatori
delle diverse forme di apostolato nella Chiesa particolare [91].
2. Le Fraternità sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario in quanto
esercitano la loro azione nelle Chiese particolari [92].
Art. 102
1. Le Fraternità erette in una Chiesa parrocchiale cerchino di cooperare
nell'animazione della comunità parrocchiale, della liturgia e delle relazioni
fraterne; si integrino nella pastorale d'insieme con preferenza per le attività
più congeniali alla tradizione e alla spiritualità francescana secolare.
2. Nelle parrocchie affidate a religiosi francescani le Fraternità
costituiscono, in esercizio di feconda reciprocità vitale, la mediazione e la
testimonianza secolare del carisma francescano nella comunità parrocchiale. Quindi,
uniti ai religiosi, curano la diffusione del messaggio evangelico e dello stile
di vita francescano.
Art. 103
1. Rimanendo fedeli alla propria identità, le Fraternità avranno cura di
valorizzare ogni occasione di preghiera, di formazione e di collaborazione
operativa con altri gruppi ecclesiali. Accolgano volentieri coloro che, senza
appartenere all'OFS, vogliono condividerne esperienze e attività.
2. Le Fraternità promuovano, dove possibile, relazioni fraterne con
associazioni non cattoliche, che traggono ispirazione da Francesco.
NOTE
[68]Cfr. Costituzioni 3,3; Testamento 14: FF 116.
[69]Cfr. can. 518.
[70]Cfr. can. 316.
[71]Cfr. Rituale dell'OFS, Pars I: Praenotanda 10 ss.; Cap. I.
[72]Cfr. Rituale dell'OFS, Pars I: Praenotanda 18.
[73]Cfr. Rituale dell'OFS, Pars I: Praenotanda 13, ss.; Cap. Il.
[74]Cfr. Costituzioni 8; 1 Celano 103.
[75]Cfr. can. 312.
[76]Cfr. Costituzioni 90,2.
[77]Cfr. Costituzioni 39,3; 41,1.
[78]Cfr. Costituzioni 81,1.
[79]Ciascuna Fraternità locale abbia almeno il registro degli iscritti
(ammissioni, Professioni, trasferimenti, decessi e ogni altra annotazione
importante relativa ai singoli membri), il registro dei verbali del Consiglio e
il registro dell'amministrazione.
[80]Cfr. cann. 1732-1739. Il dicastero competente in questi casi è la
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita
apostolica.
[81]Cfr. can. 164 ss.
[82]Cfr. Rituale dell'OFS, Pars II: Cap. II.
[83]Cfr. can. 1736,2 [84]Dalla storia francescana e dalle Costituzioni del
Primo Ordine Francescano e del TOR appare in forma patente che questi ordini si
riconoscono impegnati in virtù della comune origine e carisma e per volontà
della Chiesa all'assistenza spirituale e pastorale dell'OFS. Cfr. Costituzioni
OFM 60; Id. OFM Conv. 116; Id. OFM Cap. 95; Id.TOR 157; Regola del Terz'Ordine
del Papa Leone XIII 3,3; Regola approvata da Paolo VI 26.
[85]Cfr. Costituzioni 51,1c; 63,2g; 67,2g.
[86]Cfr. Costituzioni 83; 84.
[87]Cfr. can. 305,1
[88]Lumen Gentium 12.
[89]Christus Dominus 11; CIC can. 369; Cfr. 2 Celano 10: FF
593; 1 Celano 18: FF 350.
[90]Cfr. can. 311.
[91]Cfr. cann. 394; 756; 775 ss.
[92]Cfr. cann. 305; 392.